• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03495-AR/1 ... 9/3495-AR/141. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Dara, Cortelazzo, Castiello.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495-AR/141presentato daPATASSINI Tulliotesto presentato Martedì 12 aprile 2022 modificato Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 41 reca disposizioni per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, con la sospensione senza sanzioni ed interessi del pagamento dei mutui in scadenza con cassa depositi e prestiti per l'anno 2022;

    i territori colpiti dal sisma, spesso ubicati in aree periferiche di centri urbani, sono sottoposti ad un forte pericolo di abbandono degli immobili e delle attività d'impresa, rischiando la desertificazione;

    gli investimenti da parte delle imprese sono indispensabili per la rivitalizzazione di aree industriali, artigianali e commerciali nei territori colpiti dal sisma e, pertanto, per evitare che rimangano immobili abbandonati è necessario mettere in campo interventi di recupero e ammodernamento che consentano una ripresa e il conseguente ripopolamento dei territori;

    l'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico nei medesimi territori, nonché dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato e delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni interessati dal sisma, ha concesso alle medesime imprese 33 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, nella forma di contributi, a condizione che le stesse imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    è dimostrato che al fine di sostenere le diverse aree colpite dal sisma sul territorio nazionale sono necessari investimenti mirati e ponderati sulle singole comunità in base alle esigenze di ciascuna, avvalendosi dei fondi di bilancio presenti nelle contabilità speciali dei singoli commissari;

    l'articolo 20 del medesimo decreto-legge 189 del 2016, al fine di sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici ha riservato 35 milioni di euro della contabilità speciale per la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni terremotati, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate in tali territori,

impegna il Governo:

   compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:

    adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, dirette a permettere l'utilizzo delle economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 201, per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità che dovranno essere approvati dal Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

    prorogare per il 2022 il credito d'imposta per investimenti per le imprese del cratere di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

    estendere anche per l'anno 2022 della disposizione di cui all'articolo 57, comma, 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Specificatamente, si prevede una compensazione autorizzata dal Commissario straordinario a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017 e, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI;

    autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici del centro Italia, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, a derogare per l'anno scolastico 2023/2024 al numero di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

    estendere la durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata;

    prevedere, al fine di non paralizzare la messa in sicurezza del patrimonio abitativo italiano, l'estensione della misura del cosiddetto «sisma bonus» al 31 dicembre 2023 per evitare un disallineamento temporale con gli altri incentivi per l'edilizia;

    prevedere, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia;

    estendere la disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione, agli edifici privati, che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, ubicati anche al di fuori dei crateri;

    estendere, per tutto il 2022, anche alla ricostruzione di Ischia, le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che proroga a tutto il 2022 la sospensione dei mutui per i territori del sisma 2016 già disposta con il decreto-legge n. 189 del 2016. A prevedere per il 2022 per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
9/3495-AR/141. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Dara, Cortelazzo, Castiello.