• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11800 (4-11800)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11800presentato daAMITRANO Alessandrotesto diLunedì 11 aprile 2022, seduta n. 675

   AMITRANO e DEL SESTO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto nell'ordinamento italiano il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo di paternità, alternativi al congedo di maternità, fruibili dal padre lavoratore dipendente, anche adottivo ed affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;

   tali strumenti si sono da subito configurati come preziosi ausili per i padri lavoratori, per incoraggiare la genitorialità e l'eguale distribuzione dei carichi di famiglia tra i genitori, oltre che misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro già diffuse nell'ambito di altri Paesi europei;

   il congedo obbligatorio di cui sopra è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o e successivamente, ciò in quanto esso è stato configurato come un diritto autonomo, spettante al genitore indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità ed è riconosciuto altresì anche nel caso in cui il genitore fruisca del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; dal 2016 il legislatore italiano ha prorogato questa misura, originariamente a carattere sperimentale, nelle leggi di bilancio, aumentando altresì progressivamente il numero di giorni del congedo di paternità dai due originari ai dieci attuali; la legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha stabilizzato la suddetta misura per cui i padri lavoratori dipendenti possono fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, in caso di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, ma anche in caso di morte perinatale del figlio;

   i benefici in questione spettano ai padri lavoratori dipendenti e non sono mai stati estesi ai dipendenti pubblici; con il parere n. 8629 del 20 dicembre 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito questo orientamento, poiché tale estensione è subordinata all'adozione di un apposito provvedimento normativo su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione; gli istituti citati sono stati oggetto di un recentissimo riordino del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, iniziative volte a superare la situazione di attuale disparità tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato in merito alla possibilità di fruire ugualmente degli istituti di cui in premessa.
(4-11800)