• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11811 (4-11811)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11811presentato daFERRO Wandatesto diLunedì 11 aprile 2022, seduta n. 675

   FERRO, LOLLOBRIGIDA, GIOVANNI RUSSO, GALANTINO e DEIDDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1085, comma 3 del decreto legislativo n. 66 del 2010 disciplina la cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali, prevedendo che agli ufficiali, imputati in un procedimento penale, assolti con sentenza definitiva, è riconosciuto il diritto ad essere valutati entro il termine di sei mesi e ad una valutazione retroattiva;

   la materia, prima del citato decreto legislativo, era disciplinata dall'articolo 49 della legge n. 1137 del 1955 secondo cui l'ufficiale imputato in un procedimento penale, qualora avesse visto concludersi la vicenda processuale «in senso [a lui] favorevole», sarebbe stato titolare di un diritto ad essere valutato in base a modalità parzialmente coincidenti con quelle di cui al vigente articolo 1090, con effetti quindi retroattivi, in caso di pronuncia liberatoria indifferentemente sia di rito sia di merito;

   l'avvocatura di Stato, in un parere in materia di avanzamento, ha ritenuto che la ricostruzione retroattiva per coloro a cui sia stato sospeso l'avanzamento perché sottoposti a procedimento penale sia possibile solo se assolti con formula piena ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, propendendo, quindi, per una interpretazione restrittiva della locuzione «assolti con sentenza definitiva» ed escludendo dall'ambito di applicazione della norma i casi di proscioglimento ai sensi degli articoli 529 e 530 del codice di procedura penale per i quali si applicherà l'articolo 1051, comma 7, del codice dell'ordinamento militare con efficacia ex nunc;

   a parere degli interroganti tale interpretazione viola gli obblighi e i principi di cui alla delega dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, per cui il Governo doveva effettuare semplificazioni e abrogazioni solo per esigenze di coordinamento «garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa»: ritenere corretta una tale interpretazione, che muta radicalmente il senso della norma, non solo si porrebbe in discontinuità con la previgente normativa di cui all'articolo 49 che, invece, si riferiva alle sentenze di assoluzione di rito e di merito, ma costituirebbe altresì un chiaro eccesso di delega da parte del Governo che avrebbe disatteso i principi della delega ricevuta, poiché abrogherebbe una norma novellandola addirittura con una più sfavorevole per il militare;

   a favore di una interpretazione estensiva della locuzione «assolti con sentenza definitiva» concorre anche la valutazione di casi analoghi o simili; nel Codice, infatti, nei casi in cui il legislatore voleva richiamare la sentenza di assoluzione con formula piena, l'ha fatto con chiarezza riferendosi all'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero in altri casi alla stessa locuzione «assoluzione con formula piena», come si evince, a titolo non esaustivo, dagli articoli 635 comma 2-bis, 1393, comma 2 e 1394, comma 1, lettera d);

   di conseguenza, laddove il legislatore avesse voluto modificare radicalmente l'ambito di applicazione dell'articolo 1085, comma 3, avrebbe – come accaduto in altre disposizioni – provveduto ad inserire specifici e determinati riferimenti; nella norma, invece, si fa genericamente riferimento alla categoria generale delle sentenze di assoluzione; inoltre, sempre in materia di «impedimenti e sospensioni», all'articolo 1687, comma 2, il legislatore fa sempre riferimento all'esito «favorevole del procedimento penale» e il ricorso a tale ultima locuzione nell'ambito della medesima materia conferma la volontà del legislatore di propendere per criteri estensivi delle norme per non prevedere conseguenze negative derivanti da provvedimenti cautelari;

   un'interpretazione restrittiva provocherebbe, infatti, una condizione punitiva nei riguardi del militare che prescinderebbe dall'accertamento dei fatti contestati, in violazione del principio costituzionale di presunzione di innocenza;

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative normative per un'interpretazione univoca dell'ambito di applicazione dell'articolo 1085, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di fugare ogni dubbio e non pregiudicare gli interessi del personale militare a veder riconosciuto l'avanzamento e la progressione di carriera, in assenza di una sentenza di condanna, bloccati da un semplice provvedimento cautelare.
(4-11811)