Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/07066 (5-07066)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-07066
A premessa della risposta va evidenziato che le procedure di avanzamento al grado superiore del personale militare hanno, per loro intrinseca natura, un carattere di complessità non marginale, soprattutto in considerazione del fatto che, a differenza del pubblico impiego, le norme di stato giuridico prevedono aliquote di avanzamento e di permanenza differente per categoria, ruolo e grado.
Peraltro, nel recente passato, i provvedimenti di riordino delle carriere e i decreti correttivi hanno dato luogo all'apertura di ulteriori, numerose e contestuali procedure di avanzamento straordinario che hanno sicuramente generato dei rallentamenti procedurali ricondotti, nell'attualità, in un alveo di ordinarietà.
Al riguardo è utile precisare che l'avanzamento del personale militare è un procedimento complesso che coinvolge le singole Forze Armate, la Direzione Generale per il Personale Militare e le Commissioni di valutazione.
Da una disamina dei dati è risultato che le articolazioni dell'area tecnico-operativa concludono i procedimenti di cui all'atto in argomento in tempi congrui, in relazione all'elevato numero di personale che ogni anno è iscritto nelle aliquote di avanzamento, nonché alla complessità della procedura che può essere a «scelta» o ad «anzianità».
Proprio al fine di ottimizzare le procedure in argomento, si segnala che lo Stato Maggiore Esercito, in ragione del maggior numero di militari alle dipendenze, ha informatizzato la parte di procedimento di competenza, incrementando il personale destinato alle Commissioni di Avanzamento, con lo scopo di allineare le proprie tempistiche con quelle delle altre Forze armate.
È, altresì, risultato che la citata Direzione generale assume le determinazioni di competenza entro il termine di legge di cui all'articolo 1041 del TUOM.
Con riferimento, poi, al trattamento economico accessorio maturato durante il periodo di attesa, la vigente normativa, applicabile a tutto il pubblico impiego, prevede che alcune componenti siano rivalutate (es. straordinari), mentre per altre componenti non è prevista la rivalutazione in quanto erogata sulla base del grado e della prestazione lavorativa effettivamente resa (es. indennità di missione, indennità di marcia).
Tanto rappresentato, nell'osservare, in conclusione, che il trattamento economico viene corrisposto in relazione alle funzioni e alle responsabilità assunte con riguardo al grado rivestito e che, di conseguenza, l'anzianità di servizio è condizione necessaria ma non sufficiente al conseguimento del trattamento economico superiore, si partecipa che da parte del Dicastero vi è sempre stata la massima attenzione allo snellimento delle procedure ed alla velocizzazione burocratica.
In ragione degli elementi fattuali soprariportati e del quadro normativo vigente, non si intravedono particolari criticità nel sistema di avanzamento dei ruoli Sottufficiali e Volontari in Servizio Permanente, pur assicurando il massimo impegno affinché la definizione delle procedure in questione avvenga entro i termini ordinatori fissati dalla legge.