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Atto a cui si riferisce:
C.5/07393 (5-07393)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-07393

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si precisa che il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.R. n. 357 del 1997, in applicazione dell'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE, vieta l'immissione di specie non autoctone, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero della transizione ecologica, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del medesimo articolo 12.
  Con il D.P.R. 102/2019 è stata, pertanto, disciplinata la procedura autorizzatoria, dando alle Regioni la possibilità di derogare al preesistente divieto assoluto di reintroduzione, di introduzione e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
  Successivamente, è stato emanato il Decreto ministeriale del 2 aprile 2020 in attuazione del richiamato DPR n. 357/1997, con la specifica funzione di definire le modalità operative per la richiesta e la valutazione delle deroghe, senza intervenire in alcun modo sui principi e criteri per la concessione delle deroghe stesse.
  Su richiesta delle Regioni è stato aperto un tavolo tecnico per far chiarezza sulle specie di pesci di interesse alieutico autoctone, con la finalità di pervenire alla condivisione delle specie per la cui immissione si rende necessario richiedere una deroga. Al tavolo hanno partecipano MITE, MIPAAF, Ministero Salute, Regioni, Province autonome e ISPRA che, a sua volta, si è avvalsa del supporto dell'AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci.
  Il tavolo ha una finalità meramente ricognitiva dello stato di autoctonia della specie, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-quinquies, del D.P.R. n. 357/1997.
  Pur tuttavia, al fine di valutare approfonditamente le perplessità rappresentate da alcune Regioni in merito agli esiti delle attività del tavolo tecnico sopra citato, si è intervenuto attraverso quanto disciplinato dai commi 835-838 dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio per il 2022).
  In particolare, con il comma 835 dell'art. 1 viene istituito presso il Ministero della transizione ecologica il «Nucleo di ricerca e valutazione» al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 357.
  Successivamente, con nota ministeriale del 14 gennaio 2022 è stato richiesto alla Conferenza delle Regioni e Province autonome di comunicare i sei nominativi designati dagli enti per il suddetto Nucleo.
  Infine, così come auspicato dall'onorevole interrogante, con nota del 17 febbraio scorso la conferenza ha comunicato i nominativi dei sei esperti, fra i quali il Dott. Giovanni Giovannini in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento.
  Si rappresenta, altresì, che con il comma 5-quinquies dell'articolo 11 del decreto-legge n. 228 del 2021, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del richiamato regolamento di cui al D.P.R. 357, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale del 2 aprile 2020.
  Al riguardo va osservato che la predetta sospensione non modifica tuttavia i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del d.p.r. n. 357/1997, ovvero le disposizioni che impongono l'autorizzazione del Mite per l'immissione di specie non autoctone, secondo le procedure previste, al fine di salvaguardare gli habitat naturali.