• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03240 D'ARIENZO - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che: come emerge dalla stampa locale, attraverso il sistema di videosorveglianza appositamente...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03240 presentata da VINCENZO D'ARIENZO
mercoledì 6 aprile 2022, seduta n.423

D'ARIENZO - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

come emerge dalla stampa locale, attraverso il sistema di videosorveglianza appositamente installato, il Comune di Verona, diversamente da altri enti locali, provvede a sanzionare gli automobilisti che, essendo privi di permesso, entrano nella ZTL nelle fasce orarie consentite e successivamente escono dalla stessa in orari in cui la ZTL è attiva, cumulando conseguentemente a carico dell'interessato diverse sanzioni per le presunte violazioni commesse;

l'articolo 198 del codice della strada recita che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto previsto, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione;

la Corte di cassazione, sezione IV, con sentenza n. 43371/2015 ha chiarito che con l'articolo 198 del codice della strada si desume la volontà del legislatore di escludere che la violazione di diverse disposizioni, che prevedono sanzioni amministrative, consenta la determinazione della misura della sanzione secondo criteri diversi da quello del cumulo delle sanzioni previste per ciascuna violazione, indipendentemente dal fatto che le plurime violazioni conseguano a più condotte esecutive ad un'unica condotta;

se pare consentito il cumulo delle pene pecuniarie previste per ciascuna violazione commessa, si ritiene da approfondire se possa esserci un divieto, una limitazione o un obbligo, come rigorosamente stabilisce la norma, in uscita da un'area pedonale urbana o da una zona a traffico limitato;

appare anomalo che a fronte di divieti posti all'ingresso di una zona a traffico limitato, dal quale si desume la volontà di non consentire il transito in una determinata area comunale a chiunque, segua poi un contraddittorio divieto di uscita dalla medesima,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa e se non ritenga che il Comune di Verona, diversamente da altre realtà, abbia ingiustamente sanzionato gli automobilisti in uscita dalla ZTL per un'erronea interpretazione dell'articolo 198 del codice della strada;

se intenda rapidamente chiarire, con un'apposita disposizione normativa, l'esatto ambito di applicazione dell'articolo 198 del codice della strada, al fine di evitare ingiuste sanzioni a carico degli automobilisti che transitano in uscita dalle ZTL, dopo esservi entrati durante le fasce orarie consentite e se, per tale via, intenda favorire un'applicazione omogenea della norma medesima in tutto il territorio dello Stato.

(3-03240)