• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07843 (5-07843)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07843presentato daPAGANO Ubaldotesto diMartedì 5 aprile 2022, seduta n. 672

   UBALDO PAGANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto il cosiddetto «bonus asilo»;

   sul sito dell'Inps è specificato che «per asili nido privati autorizzati» si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido, e che sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad. es. ludoteche);

   il regolamento regionale della Puglia 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, recante «Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia», prevede:

    all'articolo 53, l'asilo nido o nido d'infanzia, come «struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi»;

    all'articolo 90, il centro ludico prima infanzia, come «struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi», con caratteristiche e standard strutturali e qualitativi analoghi a quelli richiesti per gli asili nido;

   fino all'anno scolastico 2017/2018, i genitori di minori frequentanti centri ludici di prima infanzia in Puglia hanno potuto usufruire del «bonus asilo», mentre dall'anno successivo alcuni genitori hanno visto rigettarsi la domanda dalla direzione regionale dell'INPS, in quanto i loro figli risultano frequentanti di una struttura ex articolo 90 del regolamento;

   la difformità con cui le domande sono esaminate e talvolta rigettate deriva probabilmente da un'erronea assimilazione tra centro ludico di prima infanzia e ludoteca (prevista dall'articolo 89 del citato regolamento);

   in data 4 dicembre 2019 (e successivamente con nota n. 082/6050 del 20 dicembre 2019) la regione Puglia ha trasmesso alla Direzione Regionale dell'INPS la nota n. 5632 con cui ha chiarito che il centro ludico per la prima infanzia è «un servizio educativo equivalente all'asilo nido e non sostitutivo» e dunque rientrante tra le strutture per cui è possibile fruire del «bonus asilo» –:

   se, per quanto di competenza, intenda intraprendere iniziative affinché si riconosca l'effettiva equiparazione tra gli asili nido e i centri ludici di prima infanzia ai fini del riconoscimento del «bonus asilo».
(5-07843)