Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03547/015 9/3547/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Lolini, Patelli, Golinelli.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03547/015presentato daLOLINI Mariotesto diMercoledì 6 aprile 2022, seduta n. 673
La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
premesso che:
il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana (PSA) nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento; tali misure si rendono oltremodo necessarie per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;
l'articolo 1 dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;
ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) per consentire gli abbattimenti anche all'interno degli abitati e nelle aree limitrofe sarebbe opportuno intervenire modificando l'articolo 19 delle legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, per adeguarla alle esigenze attuali perché questa, abbinata alla carenza di personale per il controllo, non è più in grado di contrastare il fenomeno della proliferazione dei cinghiali, al fine di creare uno strumento di raccordo istituzionale rispetto alle competenze attribuite alle regioni in merito al controllo faunistico;
la modifica normativa, si renderebbe necessaria al fine di far fronte alle criticità determinate dalla crescente diffusione dei cinghiali, estendendo la possibilità di intervento dei piani regionali di contenimento della fauna selvatica anche in ambito urbano, con la collaborazione di ATC e CA;
per far fronte alla grave carenza di personale di istituto, e alla scarsa conoscenza dei territori, che solo i cacciatori soci di ATC e CA sono in grado di conoscere puntualmente, sarebbe opportuno, quindi, prevedere l'ampliamento della platea dei soggetti preposti a svolgere il ruolo di coadiutori nell'attuazione dei piani, come stabilito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le regioni, per una maggiore tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, e per le altre finalità fondamentali per le produzioni zoo-agri-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani, autorizzando per l'attuazione dei piani regionali di controllo il personale di istituto delle regioni e delle province e soci di ATC (ambiti territoriali di caccia) e CA (comprensori alpini) che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, degli agenti delle Polizie locali, delle guardie volontarie venatorie e degli operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative abilitate alla caccia i quali dovranno aver frequentato appositi corsi validati dall'ISPRA, e muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
9/3547/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Lolini, Patelli, Golinelli.