• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11762 (4-11762)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11762presentato daRUOCCO Carlatesto diMercoledì 6 aprile 2022, seduta n. 673

   RUOCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   da quando lo pseudonimo Satoshi Nakamoto ha pubblicato il «White paper», la rete Bitcoin e le criptovalute sono cresciute a livelli senza precedenti. Una corsa che le ha portate a diventare un sostituto del denaro e un asset da investimento, generando un'industria da trilioni di dollari in poco più di un decennio. Secondo Coinmarketcap, il mercato totale delle criptovalute, che oggi sono circa 17.000, vale oltre 1,9 trilioni di dollari;

   l'idea alla base è quella di sfruttare la tecnologia per inviare e ricevere denaro in maniera crittografata senza barriere territoriali e senza doversi servire dell'intermediazione degli enti predisposti, rappresentati maggiormente dalle banche. Monete digitali, distribuite attraverso una rete decentrata, Peer-to-Peer, anonime, crittografate e senza confini di spazio e tempo, e quindi non controllate dai Governi e dalle istituzioni centrali. Le regole comuni di queste migliaia di monete virtuali sono: un insieme di norme (detto «protocollo»), cioè un codice informatico che definisce le transazioni; un «libro mastro» (distributed ledger o blockchain) che conserva in maniera immodificabile la storia delle transazioni; una rete decentralizzata di partecipanti che aggiornano, conservano e consultano la distributed ledger delle transazioni;

   con la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario presieduta dall'interrogante, si è deciso di approfondire la tematica con diverse audizioni, dalle quali è emerso che il settore bancario e finanziario stanno sostenendo una transizione digitale, anche tramite garanzie rispetto ai rischi che questa possa comportare. In particolare l'uso delle Dlt e della blockchain da parte delle infrastrutture di mercato, le applicazioni che ne possono derivare in ambito pubblico e privato, necessitano di una normativa che possa dare certezza giuridica e limitare la resilienza operativa e le frodi;

   dal lato fiscale, si pone il tema della qualificazione e della contestuale valutazione delle criptovalute. L'Agenzia delle entrate si è in passato espressamente pronunciata circa l'assimilabilità delle stesse alle «valute estere», ritenendo applicabile, oltre che ai fini dell'Iva, anche ai fini delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha definito il concetto di «valuta virtuale» come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». Tuttavia, a livello internazionale, come risulta infatti dal recente documento Ocse «Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues», l'approccio predominante è di considerare tali asset come «beni» e non come valute estere;

   nella seconda metà del 2021 la situazione di stretta creditizia si è ancora più aggravata per la nuova definizione di default e per l'affermarsi di una giurisprudenza sulla concessione abusiva di credito che chiama le banche a risarcire tutti i creditori danneggiati dall'insolvenza dell'impresa debitrice se la banca eroga prestiti in assenza del meccanismo di valutazione del merito creditizio. Per sopperire a queste lacune, e soprattutto per esternalizzare alcune attività caratterizzate da margini di interesse elevati, oltre che da un forte profilo di rischio e da un'elevata leva finanziaria, si è sviluppato il fenomeno dello shadow banking. Un sistema bancario ombra che porta con sé molti rischi sistemici e che, quindi, necessita di un pronto intervento regolatorio da parte del legislatore –:

   se il Governo intenda adottare iniziative di competenza per promuovere, in un tempo definito, il rafforzamento dell'apparato regolamentare comunitario che favorisca uno sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la definizione di una legislazione europea in grado di armonizzare gli interventi legislativi emanati dai diversi Stati membri;

   se le tempistiche europee dovessero dilungarsi, se il Governo intenda adottare iniziative per definire una legislazione nazionale in materia, data l'importanza del fenomeno.
(4-11762)