• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06876 LANNUTTI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che: il comma 103 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06876 presentata da ELIO LANNUTTI
mercoledì 30 marzo 2022, seduta n.421

LANNUTTI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il comma 103 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), stabilisce che "al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi";

inoltre, il comma 113 stabilisce che "al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022" e che il comitato esercita tali funzioni fino al 30 giugno 2022;

la prestazione chiamata ex fissa è una "prestazione previdenziale integrativa di natura contrattuale", come si legge nell'atto di nascita della convenzione sull'ex fissa del 15 luglio 1985 firmato da FIEG, FNSI e Intersind;

nell'atto istitutivo del fondo gli editori devono versare il contributo obbligatorio "con le stesse modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie". In altre parole convergono nel fondo costituito presso l'INPGI regolato dal cosiddetto allegato G del contratto di lavoro giornalistico e dedicato al pagamento di questa indennità, l'1,5 per cento delle retribuzioni dei giornalisti in attività;

si stima che siano oltre 2.000 i giornalisti titolari di questa prestazione, per un importo lordo vicino ai 140 milioni di euro, il cui pagamento peraltro consentirebbe al fisco di incamerare imposte per circa 50-60 milioni di euro;

la Federazione nazionale degli editori (FIEG) e la Federazione nazionale del sindacato dei giornalisti (FNSI) hanno concordato che, a far data dal prossimo 1° giugno 2022, questa contribuzione convergerà non più nel fondo INPGI, ma in un soggetto di nuova creazione;

in questo conto verrebbe dirottato anche il 70 per cento delle somme contenute nel fondo contrattuale con finalità sociali (normato dall'allegato O del contratto). Salvo errori, poiché nell'ultimo bilancio consuntivo INPGI approvato si parla di una cifra di poco superiore ai 60 milioni di euro, questo significa che verrebbero utilizzati circa 40 milioni per pagare i creditori dell'ex fissa, dando la precedenza a quanti sono disponibili a "rottamare" il proprio credito in cambio di un pagamento immediato;

secondo altre valutazioni, la somma che verrebbe messa a disposizione complessivamente nel nuovo fondo al di fuori dall'INPGI non sarebbe di 60 milioni (come risulta nel bilancio 2020), ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 38-39 milioni di euro, perché una parte resterebbe a disposizione per i prepensionamenti fino ai conteggi finali al 30 giugno 2022 al momento del passaggio dell'INPGI 1 nell'INPS. Pertanto il 70 per cento di 38-39 milioni dovrebbe equivalere a 26-27 milioni di euro lordi a disposizione dei creditori ex fissa;

considerato inoltre che:

il fondo ex fissa è citato in 15 relazioni della Corte dei conti relative ai bilanci INPGI dal 1996 al 2019, in cui è definito "fondo integrativo di previdenza dei giornalisti italiani" o "fondo di previdenza integrativa dei giornalisti" oppure "fondo contrattuale denominato ex fissa" o "fondo integrativo contrattuale ex fissa";

il fondo ex fissa è stato considerato previdenza e non retribuzione differita, anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 6137 del 9 marzo 2017;

tenuto conto che sulla base della convenzione sull'ex fissa del 15 luglio 1985 è fatto obbligo ai datori di lavoro versare al fondo un contributo addizionale dell'1,50 per cento, pertanto tali somme continuano a affluire al fondo speciale ex fissa amministrato dall'INPGI;

considerato infine che:

dal 2014, ai giornalisti dipendenti RAI titolari dell'ex fissa i crediti maturati vengono saldati direttamente dall'azienda e per di più con un tetto molto più favorevole rispetto a tutti gli altri, per i quali il tetto, nel 2014, è stato fissato a 65.000 euro lordi;

a far data dal primo luglio 2022 l'INPS succederà nei rapporti attivi e passivi dell'INPGI 1, ma mentre in base all'art. 1, comma 109, della legge di bilancio per il 2022 appaiono regolamentate tutte le forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della suddetta legge appaiono regolamentati i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, ai sensi del comma 9 è regolamentata l'assicurazione infortuni che passerà alla gestione dell'INAIL, nulla viene menzionato sulle sorti del fondo contrattuale ex fissa,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione reale dei crediti maturati dai giornalisti aventi titolo a percepire l'indennità cosiddetta ex fissa;

quali iniziative, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri in indirizzo intendano adottare, al fine di salvaguardare questa forma di risparmio costituzionalmente garantita dei giornalisti in attività e in pensione, beneficiari appunto del fondo integrativo ex fissa;

se non ritengano utile adoperarsi per garantire ai giornalisti titolari i contributi addizionali ex fissa, al fine di assicurarsi imposte da versare al fisco per svariati milioni di euro.

(4-06876)