• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11715 (4-11715)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11715presentato daBAGNASCO Robertotesto diGiovedì 31 marzo 2022, seduta n. 669

   BAGNASCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 147 del 2013 (articolo 1, commi 484-485), ha introdotto nuove norme in tema di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto («Tfs/Tfr») dei dipendenti pubblici;

   per i dipendenti che cessano dal servizio da 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici da detta data, la modalità di pagamento dei Tfs/Tfr è la seguente:

   in un unico importo se l'ammontare complessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 50 mila euro;

   in due importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50 mila euro, ma inferiore a 100 mila; in tal caso il primo importo lordo annuale sarà di 50 mila euro ed il secondo importo lordo annuale sarà pari all'ammontare residuo;

   in tre importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100 mila euro; in tal caso il primo importo annuale lordo è pari a 50 mila euro; il secondo importo annuale lordo è pari a 50 mila euro ed il terzo importo lordo annuale è pari all'ammontare residuo;

   l'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha previsto la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio per collocamento a riposo, attraverso la possibilità di accedere ad un finanziamento erogabile da banche e intermediari finanziari:

    a) garantito con la cessione, nei limiti dell'importo finanziato, dei crediti derivanti dal Tfs/Tfr;

    b) avente condizioni agevolate fino alla concorrenza di euro 45.000,00;

    c) che si basa sulla certificazione rilasciata dall'Inps (ovvero dai datori di lavoro pubblici che pagano direttamente ai propri dipendenti il Tfs/Tfr) che attesti il diritto al Tfs/Tfr, il relativo importo complessivo, le date di scadenza e l'ammontare di ogni rata in cui è frazionato il pagamento («prospetto di quantificazione del Tfs/Tfr»);

   quest'ultima norma ha la finalità di porre rimedio, seppur parzialmente, alla disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati circa i tempi di incasso delle somme dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; così come auspicato dalla stessa Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2019. Infatti, per i dipendenti pubblici, sono stabilite modalità di erogazione del Tfs/Tfr frazionata e posticipata rispetto al momento del collocamento a riposo. Invece, i dipendenti privati percepiscono le analoghe somme dovute per la fine del rapporto di lavoro entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un'unica soluzione;

   la procedura per l'ottenimento dell'anticipo del Tfs/Tfr, come innanzi accennato, si basa sul prospetto di quantificazione del Tfs/Tfr, il quale, nella quasi totalità dei casi, deve essere rilasciato dall'Inps;

   il tempo massimo che deve intercorrere tra la richiesta del lavoratore ed il rilascio del prospetto di quantificazione del Tfs/Tfr è di 90 giorni, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 51 del 2020, e, come chiarito dallo stesso Inps, con le circolari n. 130/2020 e n. 55/2021;

   in circa il 50 per cento dei casi, l'Inps non rispetta il predetto termine di 90 giorni, ed in altri casi ignora completamente la richiesta di rilancio del prospetto di quantificazione del Tfs/Tfr. Le sedi territoriali dell'Inps in maggior ritardo sono quelle di: Como, Cagliari, Torino;

   la condotta dell'Inps lede così i diritti dei lavoratori pubblici –:

   se non si intendano adottare iniziative per verificare i ritardi e le inadempienze dell'Inps;

   se non si ritenga opportuno adottare iniziative affinché l'Inps, ed in particolare le sedi territoriali dell'Inps, rilascino i prospetti di quantificazione del Tfs/Tfr entro il previsto termine di 90 giorni.
(4-11715)