• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/07803 (5-07803)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-07803

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  gli Onorevoli interroganti chiedono di rivedere la posizione espressa dal Ministero dell'Interno con circolare n. 6497 in data 6 ottobre 2021, che invita a dare priorità, nella definizione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a quei richiedenti i cui avi non siano stati interessati dalla cosiddetta «Grande naturalizzazione brasiliana».
  Per inquadrare correttamente i termini della questione, è opportuno premettere che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non rientra nel potere concessorio del Ministero dell'interno, come viceversa l'attribuzione della cittadinanza per residenza e per matrimonio, essendo invece rimesso all'esclusiva competenza degli uffici dello stato civile, in Italia e all'estero. In tale materia il Ministero dell'interno ha soltanto un potere generale di indirizzo per gli aspetti di cittadinanza, che giuridicamente si distingue nettamente dall'attività di accertamento e certificazione propria degli uffici di stato civile comunali e delle rappresentanze consolari.
  È, altresì, utile ricordare che, nel corso dell'ultimo decennio, si è registrato un forte incremento delle richieste di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, formulate da parte di cittadini stranieri, soprattutto sudamericani. Si tratta di richieste di complessa gestione, per la vetustà delle situazioni da esaminare e della normativa applicabile con conseguente difficoltà di operare un puntuale vaglio della documentazione allegata.
  Più in dettaglio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha stimato che presso i Consolati d'Italia in Brasile risultano presentate decine di migliaia di domande di riconoscimento dello status civitatis.
  Si soggiunge che l'attribuzione della cittadinanza brasiliana iure soli agli emigrati in quel Paese alla fine del XIX secolo, a seguito della cosiddetta «Grande naturalizzazione», sancita da un decreto del 1889 della neonata Repubblica brasiliana, poteva comportare per i nostri connazionali la perdita della cittadinanza italiana, stante il disposto, vigente allora e sino al 1912, dell'articolo 11 del nostro Codice Civile del 1865, che, fra le cause di perdita della cittadinanza italiana, annoverava la fattispecie dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
  Gli interroganti evidenziano come la giurisprudenza formatasi sullo specifico argomento non sia univoca, citando in particolare, quale interpretazione difforme rispetto a quella operata dalle due sentenze richiamate nella circolare del Ministero dell'interno la recente sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile dell'8 ottobre 2021.
  Giova, peraltro, sottolineare che, in seguito alla pronuncia citata, la medesima sezione della Corte d'Appello di Roma, decidendo in merito a casi di cittadini italiani emigrati in Brasile a fine del XIX secolo, ha ritenuto inequivocabile che, con l'accettazione dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana, si sia formata la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce del disposto della richiamata disposizione del codice civile del 1865, respingendo pertanto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti.
  A titolo di ulteriore approfondimento e tenuto conto delle rilevate difformità giurisprudenziali, si è ritenuto di investire della questione la Corte di Cassazione, presso la quale è già incardinato ricorso, per il quale la stessa Avvocatura Generale dello Stato ha formulato istanza di trattazione celere e di rimessione alle Sezioni Unite. La Suprema Corte ha fissato al prossimo 12 luglio l'udienza di esame.
  Nelle more dell'esame da parte della Suprema Corte, il Ministero dell'interno – con la circolare del 6 ottobre 2021 e in analogia alle direttive emanate per i Consolati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – ha segnalato agli ufficiali dello stato civile dei Comuni la possibilità di dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis nelle quali sia vantata la discendenza da dante causa non interessato dalla «Grande naturalizzazione brasiliana».
  Invero, l'acquisizione del giudizio della Suprema Corte potrà consentire alle Amministrazioni di orientarsi con sicurezza di fronte alla complessità interpretativa della materia e di evitare l'assunzione di decisioni passibili di annullamento successivo e il rischio di esposizione dell'erario a ingenti oneri di spesa.