Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/07803 (5-07803)
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07803presentato daFRATE Floratesto diMercoledì 30 marzo 2022, seduta n. 668
FRATE e FERRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 6 ottobre 2021 il Ministero dell'interno ha adottato la circolare n. 6497, con cui sono state fornite agli ufficiali di stato civile dei comuni le linee condotta sulla trattazione delle domande di cittadinanza;
in particolare, è stato prescritto di dare priorità alla trattazione delle domande di cittadinanza iure sanguinis nelle quali sia vantata una discendenza da avo non interessato dalla cosiddetta Grande naturalizzazione brasiliana del 1889 e di lasciare le domande alla trattazione in un momento successivo;
la ragione dell'indicato congelamento delle domande di cittadinanza si radica su due sentenze della Corte di appello di Roma, con cui è stato affermato che «si desume inequivocabilmente l'accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e soprattutto la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce del disposto dell'articolo 11 del codice civile del 1865»;
tuttavia, la circolare in discorso non considera che i precedenti ivi citati della Corte di appello Roma esprimono un orientamento isolato, che si pone in evidente attrito con l'orientamento giurisprudenziale di merito, secondo cui l'articolo 11, comma 1, n. 2, del codice civile del 1865 deve essere interpretato nel senso che la perdita della cittadinanza italiana, per effetto dell'ottenimento della cittadinanza in Paese estero, postulava una chiara volontà di acquisto della cittadinanza straniera sulla base di una apposita manifestazione;
in tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte di appello di Roma, Sezione I civile, in data 8 ottobre 2021, che ha dichiaratamente inteso superare l'orientamento isolato espresso dalla sentenza n. 5171/2021 della medesima Corte – cui ha mostrato adesione la citata circolare – ponendosi in linea di continuità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato espresso dalla Corte di cassazione sin dal 1907, a conferma di una anteriore pronuncia della Corte di appello di Potenza, e, più di recente, ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3175/2010;
pertanto, ad avviso degli interroganti, la circolare n. 6497 merita un ripensamento, in quanto, sulla scorta della surriferita corretta ermeneusi dell'articolo 11, comma 1, n. 2 del codice civile del 1865, non può presumersi che i cittadini italiani interessati dalla naturalizzazione brasiliana abbiano automaticamente perso la cittadinanza italiana;
dunque, non vi è alcuna ragione per pretermettere la sollecita trattazione delle domande di cittadinanza avanzate da discendenti interessati alla naturalizzazione brasiliana –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica rappresentata e quali iniziative di competenza intenda adottare.
(5-07803)