• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07813 (5-07813)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07813presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diMercoledì 30 marzo 2022, seduta n. 668

   FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, DE MICHELI, SIANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   sull'applicazione dei cosiddetti bonus fiscali edilizi e, in particolare, del superbonus emergono problematiche applicative che necessitano di opportuni chiarimenti, al fine di fornire corrette indicazioni a tutti i soggetti coinvolti;

   in particolare, sarebbe opportuno chiarire:

    1) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, si applica anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di «sisma bonus acquisti» di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013;

    2) se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l'allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell'asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi;

    3) con circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso di sconto in fattura non si applica lo split payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp); al fine di evitare la necessità di anticipazione del versamento Iva da parte dei soggetti passivi, sarebbe utile chiarire, in caso di sconto in fattura, l'esonero dall'applicazione anche del meccanismo del reverse charge per le operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che rientrano nell'ambito della disciplina del Superbonus rese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

    4) se, al fine di evitare il versamento Iva al fornitore, qualora si proceda con lo sconto in fattura, nel caso di applicazione del meccanismo Iva pro-rata, alla luce della risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria con interpello n. 118 del 2022 che limita lo sconto in fattura al solo imponibile (essendo al momento di emissione della fattura il pro-rata provvisorio), sia possibile prevedere che la società possa dichiarare al fornitore la percentuale di detrazione Iva che è tenuta ad applicare in via provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto per l'importo dell'imponibile e dell'Iva indetraibile sulla base della dichiarazione ricevuta e la società possa pagare al fornitore soltanto l'Iva provvisoriamente detraibile, con l'eventuale successivo conguaglio, da parte della committente, in sede di dichiarazione dei redditi allorquando sarà determinata la misura definitiva del pro-rata di detrazione Iva;

    5) se nel caso di vendita di unità in condominio, nel corso di lavori condominiali, con bonus edilizio ordinario al 50 per cento, il nuovo acquirente goda della detrazione per le residue rate poste a carico della sua proprietà dallo stesso pagate;

    6) se il superbonus si applica anche sugli immobili cosiddetti fiscalizzati, già assoggettati all'Imu, nel caso i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio –:

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano fornire puntuali chiarimenti in merito ai punti rappresentati in premessa.
(5-07813)