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Atto a cui si riferisce:
C.5/07788 (5-07788)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-07788

  Rilevo in premessa che l'articolo 5, paragrafo 7 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2117 stabilisce che gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda «le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025».
  La norma, quindi, richiede unicamente che alla data del 15 ottobre 2023 i progetti siano ancora in corso di realizzazione e non scaduti per decorrenza dei termini.
  È pacifico pertanto che un progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o di investimento presentato nella campagna 2021/2022 può usufruire della deroga contenuta nella norma transitoria alle predette condizione.