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Atto a cui si riferisce:
C.5/07792 (5-07792)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-07792

  In merito alla questione posta dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, occorre evidenziare preliminarmente che il servizio di distribuzione del gas naturale è attribuito in concessione dai singoli Comuni a società che svolgono il servizio, mediante gare pubbliche bandite dagli enti locali competenti.
  Infatti, l'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, contiene i principi relativi all'assetto giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale inteso come «il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti» e lo qualifica come attività di servizio pubblico.
  Il citato decreto specifica che l'ente locale, inteso come Comune, unione di Comuni o Comunità montana, è titolare del servizio di distribuzione, nonché tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle «attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull'attività di distribuzione».
  Inoltre, il citato decreto prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio di distribuzione siano regolati da un contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ed approvato dal Ministero della Transizione ecologica.
  Pertanto, Il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale è caratterizzato dalla presenza di due soggetti ai quali sono attribuite competenze specifiche.
  In particolare, l'ARERA ha funzioni di regolazione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti attraverso la definizione delle condizioni economiche, di accesso e di erogazione del servizio.
  L'Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità legate ai profili della sicurezza, dell'universalità del servizio e dell'uso del territorio, attraverso l'apposizione di vincoli ed obblighi in capo all'operatore economico nei contratti di concessione.
  Per quanto attiene alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, la regolazione definita dall'Autorità – ferme restando le sopra richiamate attribuzioni proprie degli enti locali concedenti in materia di vigilanza e controllo sulla distribuzione gas – disciplina la qualità del servizio in merito ad alcune attività rilevanti per la sua sicurezza. Tra queste si ricordano il pronto intervento, l'ispezione della rete di distribuzione, l'attività di localizzazione delle dispersioni, sia a seguito di ispezione che di segnalazione da parte di terzi, nonché l'odorizzazione del gas.
  Si precisa che l'ARERA, annualmente, prevede programmi di controlli e verifiche ispettive, anche con il supporto della Guardia di Finanza, finalizzati ad accertare la corretta attuazione da parte delle imprese distributrici della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas.
  Inoltre, occorre segnalare che un rafforzamento degli obblighi posti in capo ai concessionari potrà essere realizzato attraverso lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
  A valle del riassetto del servizio di distribuzione, introdotto dal decreto legislativo n. 164 del 2000 di liberalizzazione del settore, negli anni scorsi sono state emanate varie norme secondarie, che hanno disciplinato le modalità di gara e definito in modo dettagliato alcuni parametri rilevanti.
  Ad oggi i termini per l'avvio delle gare sono scaduti e sono in corso le attività (definizione dei bandi e successive verifiche da parte di ARERA) per addivenire allo svolgimento delle procedure di affidamento.
  In ultimo, si osserva che le condotte, gli impianti e le derivazioni di utenza costruiti a partire dal 2008 ad oggi sono regolati dal decreto ministeriale 16 aprile 2008 recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8».
  Si specifica altresì che il Ministero dell'interno esercita, attraverso il Corpo dei Vigili del Fuoco, la funzione di controllo in merito alla corretta applicazione delle Regole Tecniche sopra citate.
  In ogni caso, si assicura che il Ministero porrà massima attenzione, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il quadro regolatorio garantisca elevati standard di sicurezza della rete di distribuzione del gas sul territorio nazionale.