• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11699 (4-11699)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11699presentato daFASSINA Stefanotesto diMartedì 29 marzo 2022, seduta n. 667

   FASSINA, DE LORENZO, TIMBRO e FRATOIANNI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   il tribunale del lavoro di Roma, con la sentenza del 23 marzo 2022, ha condannato Italia Trasporto Aereo, a seguito di ricorso ex articolo 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006, per aver discriminato nelle procedure di assunzione due lavoratrici in gravidanza;

   nella sentenza emerge un quadro molto grave; infatti, oltre alla discriminazione subita dalle due lavoratrici, dipendenti Alitalia con mansioni di assistenti di volo e anzianità lavorativa dal gennaio 2011, entrambe in gravidanza al momento della domanda di assunzione, è stato accertato che almeno altre sette lavoratrici sarebbero state discriminate, portando il giudice a ritenere che «risulta quindi provato che la società Ita ha adottato un comportamento discriminatorio nelle assunzioni, escludendo completamente le lavoratrici in gravidanza», ordinando a «Italia Trasporto Aereo la cessazione del comportamento illegittimo consistente nell'esclusione delle candidate in gravidanza e puerperio dalla selezione per le assistenti di volo» e condonando la stessa in via provvisionale al risarcimento del danno oltre al pagamento delle spese;

   la società, nel corso della causa, si era difesa sostenendo che, al momento dell'invio delle candidature, entrambe avevano il recurrent training (abilitazione di bordo in qualità di membro di equipaggio di cabina) in scadenza e che le loro candidature non erano state quindi prese in considerazione per la mancanza di tale certificazione, ma il giudice, nella sentenza, chiarisce che il recurrent training si ottiene con l'attestazione di frequenza ad un'attività di aggiornamento di breve durata, uno o due giorni, che viene tra l'altro ripetuta periodicamente;

   sempre la difesa di Ita ha sostenuto che eventuali comportamenti discriminatori potevano valutarsi solo alla conclusione del piano formalizzato nel «Verbale di accordo» del 2 dicembre 2021, il quale prevede dal 2021-2025 l'assunzione di 5.750 lavoratori, ma tale assunto è stato respinto in quanto al 31 dicembre 2021 le 1.675 assunzioni del personale navigante effettuate erano in linea con lo stato di avanzamento del piano;

   contro Ita è in corso una class action per la non applicazione dell'articolo 2112 del codice civile relativo alla cessione di ramo d'azienda e pendono ancora molti ricorsi per discriminazione, tra cui uno relativo alle assunzioni femminili fra i 35 e i 50 anni, in particolare tra gli assistenti di volo;

   il comportamento discriminatorio di Ita appare ancora più grave considerando che la stessa è a totale partecipazione pubblica, essendo il suo capitale sociale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e che le politiche pubbliche dovrebbero essere dirette a garantire le pari opportunità nel mercato del lavoro, anche contrastando ogni forma di discriminazione basata sul genere e sulle condizioni di fragilità;

   il Governo continua a negare al Parlamento atti e documenti fondamentali in merito ad Ita come è stato per la Decisione della Commissione europea del 10 settembre 2021 pur richiamata con effetto normativo dalle norme del decreto-legge n. 121 del 2021 e come è stato, da ultimo, per il contratto di cessione da Alitalia ad Ita del ramo aviation oggetto dell'interrogazione in commissione n. 5-07699 –:

   quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda adottare per contrastare la cultura e le pratiche aziendali di cui in premessa e il comportamento espresso dal management di Ita che appare gravemente e sistematicamente lesivo della legislazione a tutela di fondamentali diritti di lavoratrici e lavoratori e se non intenda adottare ogni ulteriore iniziativa di competenza, anche per il tramite della Consigliera nazionale di parità, al fine di attivare gli strumenti previsti dalle normative vigenti a tutela delle lavoratrici.
(4-11699)