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Atto a cui si riferisce:
C.4/10340 (4-10340)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 25 marzo 2022
nell'allegato B della seduta n. 665
4-10340
presentata da
MARAIA Generoso

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie sul fondo istituito, ai sensi dell'articolo 112-bis del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore dei comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e finalizzato a interventi di sostegno di carattere economico e sociale.
  In particolare, viene chiesto se, in considerazione dei margini di autonomia e discrezionalità rilasciati ai comuni, possa rendersi necessaria un'attività di monitoraggio in merito alle effettive modalità e tempistiche di utilizzo di questi fondi.
  Al riguardo, si segnala preliminarmente che il comma 4 del citato articolo 112-bis, prevede che: per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali, ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti.
  Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
  Venendo meno l'obbligo di rendicontazione, viene meno altresì la sanzione della restituzione di quanto ricevuto in caso di omessa rendicontazione.
  Si tratta di una scelta adottata in ragione del periodo di estrema difficoltà che i comuni hanno dovuto fronteggiare e non gravarli della scadenza di 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, per ottemperare all'obbligo di rendicontazione.
  Il riparto del fondo è avvenuto, sulla base di modalità ed i criteri specificamente predeterminati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2020, con pagamento agli enti beneficiari effettuato in data 17 dicembre 2020.
  Inoltre, si rappresenta che gli enti beneficiari delle risorse trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, in modalità telematica, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (Cad) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.
  In tale quadro rimangono fermi i controlli sulla gestione degli enti locali svolti dalla Corte dei conti, nonché i controlli interni, tant'è che, ai sensi dell'articolo 147 del Tuel, gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.