• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11678 (4-11678)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11678presentato daBUCALO Carmelatesto diVenerdì 25 marzo 2022, seduta n. 665

   BUCALO e FRASSINETTI. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone quanto segue: «Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola»;

   in attuazione della suddetta norma primaria il Ministero dell'istruzione ha predisposto un decreto che reca la ripartizione dello stanziamento di cui al citato comma 770 dell'articolo 1 della suddetta legge tra le istituzioni scolastiche con plessi nelle piccole isole in proporzione al numero di alunni che risultano iscritti in detti plessi nell'anno scolastico 2021-22;

   dalla ripartizione ipotizzata dal Ministero dell'istruzione alle istituzioni ubicate in piccole isole molto distanti dalla terraferma spetterebbero somme estremamente limitate e notevolmente inferiori rispetto a quelle spettanti alle istituzioni scolastiche situate in piccole isole molto più vicine alla terraferma;

   il più volte citato comma 770 dell'articolo 1 qualifica l'emolumento ivi previsto alla stregua di indennità di disagio, in quanto tale, da intendersi come forma di ristoro patrimoniale esente da imposizione fiscale, mentre il Ministero dell'istruzione ha riqualificato il suddetto emolumento alla stregua di compenso accessorio;

   l'adozione dei suddetti criteri avrà, secondo le interroganti, l'effetto di vanificare la ratio della norma primaria, che è quella di incentivare i docenti ad accettare incarichi di insegnamento in sedi particolarmente disagiate per il tramite del ristoro patrimoniale dei maggiori oneri connessi, parametrando l'entità dell'indennità spettante in proporzione ai maggiori oneri –:

   se e quali urgenti iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano intraprendere per evitare che la misura in parola si traduca nell'ennesima sperequazione economico-retributiva a danno dei docenti interessati.
(4-11678)