• Testo RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.6/00213 premesso che: con la legge n. 481 del 1995 è stata istituita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); l'ARERA è un'autorità amministrativa indipendente che...



Atto Senato

Risoluzione in Assemblea 6-00213 presentata da ELIO LANNUTTI
mercoledì 23 marzo 2022, seduta n.417

Il Senato,
premesso che:
con la legge n. 481 del 1995 è stata istituita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
l'ARERA è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
con la Direttiva n. 98/30/CE del 21 luglio 1998, la Commissione europea ha normato il mercato interno del gas naturale stabilendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale; all'articolo 15, comma 2, gli Stati membri impongono alle imprese di gas naturale di pubblicare entro un anno, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, e in seguito su base annuale, le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo del sistema; l'articolo 22 di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri instaurino meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio; l'articolo 24, comma 3, stabilisce che lo Stato membro interessato notifichi senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abrogarle qualora esse provochino una distorsione della concorrenza e incidano negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune;
nel 2000, con il decreto legislativo 23 maggio n. 164, è stata avviata in Italia la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale e l'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori; l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è stata considerata attività di interesse pubblico; l'attività di distribuzione di gas naturale è stata considerata attività di servizio pubblico; il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico; all'articolo 22 del decreto citato sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui; per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
con la legge 13 agosto 2010, n. 129, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha disposto, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema informatico integrato di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità opendata delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche; gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale;
presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico;
del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
con il decreto ministeriale dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226 è stato regolamentato la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per gli enti locali, i criteri di gara e la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
a decorrere dal primo gennaio 2012 viene aggiornato periodicamente l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, autorizzati dal Ministero (alla data del 28 febbraio 2022 risultano in elenco 628 società richiedenti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali con un preciso volume annuale abilitato;
considerato che:
il prezzo della materia prima (prezzo del gas) è unico ed è regolamentato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (l'ARERA) e varia ogni tre mesi;
il costo della materia prima espresso in €/Smc (standard metro cubo), va a comprendere la spesa per l'acquisto del gas da parte del fornitore;
il costo medio in bolletta include il costo materia prima gas, oltre a voci di spesa come oneri, imposte, costo per il trasporto, dispacciamento e gestione dei contatori;
dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021 si è avuto un aumento del 76,2 per cento rispetto al trimestre precedente; ad oggi il costo del gas stabilito dall'ARERA è di 0,879436 €/Smc (standard metro cubo);
nel mercato libero il costo è stabilito dai vari fornitori con dinamiche di concorrenza, quando si va a calcolare il prezzo medio in bolletta, si paga per standard metro cubo di gas e per volume di consumo, ovvero in quale scaglione di consumi rientra la propria utenza, e la zona geografica, da cui dipende la posizione climatica del Comune in cui è attiva la fornitura; l'Italia infatti è suddivisa in sei zone, e per ognuna di esse è definito un coefficiente di adeguamento altimetrico-climatico (coefficiente C) che impatta sul prezzo totale del gas;
con l'articolo 4 della legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardo le norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti, in Italia è stato avviato il mercato a termine dei prezzi del gas naturale da parte del Gestore dei mercati energetici con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico attraverso una piattaforma per il bilanciamento del gas naturale, che avrebbe permesso la formazione di un segnale di prezzo liquido e trasparente;
a supporto di questa scelta, con l'avvio del mercato a termine, si sosteneva che ci sarebbero stati una serie di sensori del mercato attraverso lo spread/non spread dei prezzi del gas attraverso il mercato del bilanciamento; attraverso il punto virtuale di scambio italiano PSV; attraverso la piattaforma di bilanciamento gas (PB-GAS); attraverso il mercato a termine del gas (MtG);
quindi con l'introduzione del mercato a termine, sia che si tratti di mercato libero che di maggior tutela, i prezzi del gas naturale si sono formati sulla piattaforma IT PSV (Punto di scambio virtuale) misurato in euro/MWh, che ha rappresentato un luogo di scambio virtuale del gas sulla rete italiana e un punto di incontro tra venditori e acquirenti di gas organizzato e gestito dal Gestore dei mercati energetici;
attraverso le trattative tra venditori e acquirenti di gas organizzato avviene la definizione del prezzo all'ingrosso, indice che le società di fornitura (acquirenti della materia prima) utilizzano per determinare il prezzo finale della materia prima corrisposto dagli utenti finali;
questo sistema è conosciuto anche come Borsa del Gas, creata con il decreto-legge 7/2007, ed ha preso avvio a partire dal 2010 sotto il controllo del Gestore dei mercati energetici;
la Borsa del gas rappresenta il luogo in cui avvengono le diverse offerte di compravendita economica tra i diversi operatori del gas attraverso due forme principali di negoziazione "take or pay" e "spot";
i contratti take or pay sono accordi a lungo termine, solitamente pluriennale (e fino ai 20-25 anni) e riguardano una quantità considerevole di gas e impegna l'acquirente al pagamento di una certa quantità della fornitura medesima, anche nel caso in cui non avviene il ritiro di quella quantità medesima;
la formula contrattuale take or pay è nata per ottenere rapidamente la liquidazione della propria posizione, con il vantaggio di poter conservare, allo stesso tempo, la garanzia di continuazione della fornitura per un lungo periodo di tempo;
i contratti spot invece identificano una tipologia contrattuale a breve termine, nel senso che possono durare anche meno di un anno e prevedono delle consegne scaglionate o integrali dell'intero quantitativo di merce acquistata (con cadenza mensile, trimestrale o semestrale);
questo tipo di contratto spot, data la maggior velocità di conclusione ed estinzione, determina una maggior fluttuazione del prezzo della materia prima, che può essere rinegoziata a breve termine in base ai principi della domanda e dell'offerta;
i contratti spot sono quelli che avvengono in connessione ai punti di scambio virtuale (PSV), dal momento che questi vengono sottoscritti negli hub di snodo tra i gasdotti di metano alla frontiera e permettono l'importazione giornaliera di materia prima;
il Punto di scambio virtuale è meno semplice da monitorare, in quanto viene invece a formarsi in seguito a scambi che prendono luogo su una piattaforma privata gestita da Snam Rete Gas e non esiste un prezzo mensile ufficiale del PSV;
il Prezzo unico nazionale, è la media dei prezzi di vendita di zona, ponderata con gli acquisti totali e viene anche deciso in base alle tariffe determinate nel "Mercato del giorno prima", cioè è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sull'IPEX (borsa dell'energia elettrica), il cui andamento è accessibile e visibile a tutti tramite il sito del Gestore mercati energetici determinato da scambi (acquisto e vendita) che avvengono su un mercato regolato;
il Gestore mercati energetici pubblica sul proprio sito web i valori del PUN medio annuo, del PUN medio mensile e quello del PUN giornaliero;
in base alla legge 4 agosto 2017, n. 124, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, con il decreto mille proroghe a far data dal 1° gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
con la delibera del 30 dicembre 2021 n. 637/2021/R/GAS dell'ARERA, sono state aggiornate le tariffe per il primo trimestre 2022 "l'Autorità fa quindi riferimento ai prezzi che si formano nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici (di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11) per calcolare la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale";
con la legge di bilancio 2022 all'articolo 1 comma 507 è stato previsto "di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022";
tenuto conto che:
con la piattaforma olandese di trading, che rappresenta un mercato di riferimento, l'hub TTF ha visto in seguito alla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale un aumento eccezionale dell'attività dal 2014 ed oggi rappresenta l'hub più liquido e più scambiato, con il maggior numero di partecipanti tra tutti gli hub di gas scambiati in Europa; nel 2019 i volumi scambiati di TTF rappresentavano il 79 per cento del totale del mercato europeo del gas;
i contratti di gas su ICE TTF sono guidati dal ruolo unico dell'Europa come mercato di bilanciamento globale per il gas naturale liquefatto GNL dei contratti spot che avvengono ai punti di scambio virtuale (PSV);
la liberalizzazione del GNL, lo spostamento verso il prezzo del gas naturale e il disaccoppiamento dei mercati del petrolio e del gas naturale sono i nuovi punti di riferimento globali;
a seguito dei rialzi di novembre-dicembre 2021, il prezzo spot di riferimento dell'hub TTF è salito sino a 180 €/MWh, contro i 40 €/MWh del prezzo dei contratti take or pay;
la formazione del prezzo del gas naturale non giustificato da un concreto aumento dei costi ha incrementato i ricavi delle aziende rafforzando i bilanci attraverso il meccanismo delle plusvalenze;
a copertura dell'aumento dei prezzi dell'energia, sono stati utilizzati 3,64 miliardi di euro di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 utilizzati per ridurre l'impatto del caro energia su famiglie (rafforzando i clienti vulnerabili) e le piccole imprese, sacrificando purtroppo quanto disposto nel decreto legislativo 199/21 per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
nel rapporto di dicembre 2021, l'OCSE evidenzia che l'aumento dei prezzi delle importazioni dei prodotti fossili, in particolare del gas naturale, che nel nostro Paese contribuisce alla produzione nazionale di energia elettrica per circa il 50 per cento del totale, non giustifica gli aumenti dei prezzi finali applicati alle famiglie e alle attività produttive;
le famiglie italiane stanno pagando il prezzo del gas naturale, con cui riscaldano le case, più di quanto sia giustificato dall'aumento dei costi, avvantaggiando le compagnie che importano e distribuiscono il gas naturale nel nostro Paese;
le imprese energifere rischiano la chiusura definitiva dell'imprese con la perdita di prodotti tradizionali di grande valore storico per il nostro Paese, e l'aumento dei costi energetici ha raggiunto livelli insostenibili per le molte imprese del manifatturiero dall'automotive, alla meccanica di precisione e metallurgia fino alla fonderia,
tutto ciò premesso, si impegna il Governo:
a verificare il ruolo svolto in questi anni dal comitato tecnico consultivo costituito nel 2010 presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse;
a coinvolgere la BCE quale garante della stabilità dei prezzi per contrastare le speculazioni degli operatori privati che operano al punto di scambio virtuale nel mercato del prezzo del gas naturale rilevato a TTF olandese;
a intercedere presso la Commissione europea affinché, con specifici contributi europei, siano coperti una quota dei 4 miliardi di euro di maggiori costi sostenuti dalle famiglie italiane maggiormente esposte in Europa (Istat), per pagare i rincari delle bollette di elettricità e gas.
(6-00213)
Lannutti, Ortis, Granato, Morra, Mininno, Lezzi, Giannuzzi.