• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03522/047 9/3522/47. Prisco, Ciaburro, Caretta.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03522/047presentato daPRISCO Emanueletesto presentato Mercoledì 23 marzo 2022 modificato Giovedì 24 marzo 2022, seduta n. 664

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

    con l'introduzione dell'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, al fine di far fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione dell'incentivo del cosiddetto Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici, è stata consentita ai comuni l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno non rinnovabile, da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti;

    se da un lato, i termini per l'accesso ai citati incentivi sono stati prorogati al 2023 con l'ultima legge di bilancio, non altrettanto è stato previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle istanze legate al Superbonus 110, con la conseguenza, prevedibile, che allo scadere dei contratti in essere le UO dei comuni che si occupano della gestione delle pratiche dell'agevolazione fiscale si troveranno in grave difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi;

    un ulteriore rischio correlato è la possibilità che i comuni possano essere chiamati in causa per il mancato accesso ai benefici fiscali con pretese risarcitorie non determinabili ex ante ma, data la natura delle attività, presumibilmente ingenti;

    alla luce di tali brevi considerazioni, appare evidente la necessità di preservare gli effetti dei contratti di lavoro, a tempo parziale e determinato, già in essere, con salvaguardia delle professionalità acquisite e prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità, in sintonia con la proroga dei benefici fiscali erogati dal Governo,

impegna il Governo

a consentire ai Comuni di rinnovare, anche a valere su risorse proprie, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per tutta la durata degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3522/47. Prisco, Ciaburro, Caretta.