• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07735 (5-07735)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07735presentato daDEL BARBA Maurotesto diVenerdì 18 marzo 2022, seduta n. 660

   DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   tanto le norme relative alle detrazioni previste dall'articolo 119 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Superbonus) e tanto quelle relative alle detrazioni previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cosiddetto ecobonus), esplicitamente fanno riferimento ad interventi da effettuarsi su edifici «esistenti»;

   tutte le circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate a partire dalla n. 36/E del 31 maggio 2007, fino a quelle relative al superbonus 110 per cento, specificano che la definizione di «edificio esistente» rappresenta l'intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni, in quanto per esse, ai fini del rilascio dei prescritti permessi a costruire, sono già richieste ex lege i requisiti di efficienza energetica;

   sempre facendo riferimento alle circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza dell'edificio, si sono introdotti alcuni elementi apparentemente ragionevoli, ma del tutto estranei alla norma, come, ad esempio, il pagamento dell'Imu;

   risulta che nel corso degli anni, talvolta, sembrerebbe essersi abbandonato il riferimento alla norma del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per affidarsi a queste prove di esistenza, quasi a voler sostituire il dettato normativo urbanistico con un concetto oggettivo differente e predefinito, come ad esempio quello del pagamento dell'Imu;

   l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica definisce ristrutturazione edilizia anche quegli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;

   tuttavia, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

   a puro titolo esemplificativo, in considerazione del fatto che a norma del codice dei beni culturali devono considerarsi zone vincolate dal punto di vista paesaggistico i territori alpini per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare, quelli appenninici per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare e quelle entro i 300 metri dalla costa, ove si procedesse a demolizione e ricostruzione di un immobile, in zona situata a meno di 300 metri dalla costa, con diverso sedime, ancorché minimo, tale intervento si qualificherebbe come nuova costruzione; sarebbe quindi necessario un titolo edilizio con conseguente impossibilità di accesso ai bonus edilizi, mentre, ove il medesimo intervento si realizzasse su un immobile situato a più di 300 metri dalla costa, lo stesso si qualificherebbe come intervento di ristrutturazione e quindi non vi sarebbe bisogno di titolo edilizio e nulla osterebbe alla fruizione dei medesimi bonus –:

   se, nel caso in esame, debba essere considerato ai fini della definizione di «edificio esistente» il riferimento al titolo edilizio conseguito oppure se si ritenga che il concetto di edificio esistente sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell'edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito, dando così modo, nell'esempio in esame, ad entrambe le fattispecie di accedere al beneficio.
(5-07735)