• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02505/023/ ... in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2505/23/05 presentato da MASSIMO FERRO
martedì 15 marzo 2022, seduta n. 523

Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, prevede la possibilità per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali:
ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, i finanziamenti sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere la possibilità per l'impresa beneficiaria, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al citato articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, di attestare il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'obbligo per il soggetto finanziatore di effettuare la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa.
(0/2505/23/5)
Ferro, Berardi