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Atto a cui si riferisce:
C.5/07725 (5-07725)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-07725

  Onorevole Colmellere,

   i temi oggetto della Sua interrogazione sono particolarmente sentiti da questa Amministrazione, oltre che costituire specifici obiettivi del PNRR.
   Come da Lei ricordato, i temi del dimensionamento scolastico e del numero minimo e massimo di alunni per classe sono stati affrontati dalla legge di bilancio per il 2022, approvata con legge 30 dicembre 2021, n. 234.
   Per quanto riguarda il dimensionamento scolastico, la legge di bilancio ha prorogato fino all'anno scolastico 2023/2024 quanto già disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e cioè che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, è attribuito un posto di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.
   Relativamente ai criteri di formazione delle classi, il comma 344 della legge di bilancio prevede, innovativamente, che al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 della medesima legge di bilancio e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
   Il decreto di cui al comma 345, da adottare in sede di prima attuazione entro il mese di marzo 2022, individua gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, le soglie degli indicatori al di sotto e al di sopra delle quali opera la deroga, i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, la quota massima di organico del personale docente da destinare alle suddette classi e, di conseguenza, il loro numero.
   È, tuttavia, propedeutico alla definizione delle classi in deroga il decreto previsto dal comma 335 della stessa legge di bilancio 2022, con il quale sarà rimodulato il fabbisogno di personale docente in stretta connessione con l'istituzione graduale dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.
   Solo una volta rimodulato il fabbisogno di personale nei sensi sopra indicati, potrà essere determinata la quota massima di organico da destinare alle classi in deroga.
   Per quanto riguarda le tempistiche, il decreto di rimodulazione del fabbisogno di personale docente è in corso di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.
   Successivamente all'adozione di tale decreto, sarà possibile procedere, quindi, alla definizione degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per la formazione delle classi in deroga.