• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06749 AUGUSSORI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che: in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06749 presentata da LUIGI AUGUSSORI
giovedì 17 marzo 2022, seduta n.415

AUGUSSORI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che per i cosiddetti lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero, con la conseguenza che tali giorni di assenza non vengono computati ai fini del periodo di comporto;

il comma 2-bis ha previsto altresì che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

le due disposizioni sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

considerato che:

con messaggio n. 1126 dell'11 marzo 2022, l'INPS ha illustrato le tutele previdenziali previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, così come prorogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge n. 221 del 2021;

i contenuti del messaggio appaiono però difformi alle disposizioni normative;

nel testo si legge infatti che "in sede di conversione del decreto-legge n. 221/2021, la legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha modificato l'articolo 17 del medesimo decreto-legge disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute: nel comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022";

il decreto interministeriale citato è stato emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del richiamato decreto-legge, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

è quindi evidente l'assenza di legami diretti con le tutele disposte dal comma 1 dell'articolo 17, che proroga le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, senza apportarvi alcuna modifica di contenuto, né circoscrivendo in alcun modo la platea dei beneficiari,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rettificare le informazioni non corrette sopra richiamate e, in particolare, se stia valutando di emanare una circolare interpretativa;

quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare l'effettiva tutela dei lavoratori fragili, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

(4-06749)