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Atto a cui si riferisce:
C.5/07714 (5-07714)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07714

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'impennata dei prezzi dell'energia e del gas che ha determinato pesanti ripercussioni sulle imprese già in forte difficoltà nel mantenere la propria capacità produttiva e nel far fronte al pagamento delle spese relative alle utenze.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti, al fine di contrastare un ingiustificato rialzo dei prezzi del carburante e tutelare cittadini e imprese, chiedono di sapere quali iniziative si intendono assumere per ridurre il peso fiscale degli aumenti del prezzo del carburante, anche considerando la possibilità di riversare il cosiddetto extra gettito IVA per la riduzione delle accise.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla possibilità di ridurre il carico fiscale relativo all'accisa sui prodotti energetici, come benzina e gasolio, impiegati come carburanti, si evidenzia che gli stessi sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise – TUA) con l'applicazione della relativa aliquota stabilita nell'allegato I accluso al medesimo TUA.
  Tale disciplina nazionale risulta coerente con quanto previsto dalla direttiva 2003/96/CE con la quale si stabilisce che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa armonizzata tutti i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento.
  In tale contesto, inoltre, la medesima direttiva, in considerazione del buon funzionamento del mercato interno, stabilisce le aliquote minime unionali cui sottoporre i singoli prodotti energetici.
  Conseguentemente, un'eventuale riduzione dell'aliquota di accisa sui carburanti, come benzina e gasolio, dovrebbe essere stabilita in misura tale da rispettare gli anzidetti limiti imposti dalla normativa unionale.
  Gli Onorevoli prospettano la possibilità di ridurre la componente fiscale dell'accisa sui prodotti in parola ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
  La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possano essere diminuite le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle accise, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  È opportuno rilevare che detta opzione può essere esercitata qualora si verifichino le particolari e specifiche condizioni enunciate nel comma 291 del summenzionato articolo 1 e purché, come stabilito nel successivo comma 292, le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
  Deve, comunque, precisarsi che, pur concorrendo l'accisa alla formazione del prezzo finale dei carburanti unitamente all'IVA e ovviamente al costo industriale, il prezzo dei tali prodotti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere ed, in conseguenza, la «leva fiscale» non costituisce uno strumento determinante per la sua variazione: ad una riduzione dell'accisa non necessariamente corrisponde una riduzione di pari valore del prezzo finale del prodotto, come, d'altro canto, da un incremento della tassazione non deriva automaticamente un eguale aumento del prezzo finale.
  Infine, per quanto riguarda l'incidenza dell'IVA sul prezzo del carburante si fa presente che detta imposta è armonizzata nell'ambito dell'Unione europea e, pertanto, deve essere applicata in conformità alla direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva).
  In particolare, l'articolo 78 di detta direttiva prevede che nella base imponibile sono comprese anche le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa IVA. Da ciò consegue che anche l'accisa concorre alla determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di carburante. Per tali operazioni, inoltre, l'imposta è applicata con aliquota ordinaria poiché i carburanti non sono compresi tra i prodotti che possono essere assoggettati all'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 102 della direttiva Iva o ai sensi dell'allegato III della direttiva medesima.