• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07680 (5-07680)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07680presentato daBERTI Francescotesto diMercoledì 9 marzo 2022, seduta n. 653

   BERTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati riportati nel cruscotto statistico giornaliero, a cura del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, alla data del 28 febbraio 2022 sono sbarcati in Italia, da inizio anno, 5.474 migranti, rispetto ai 5.305 del 2021 (+8,06 per cento) e ai 2.553 del 2020 (+99,95 per cento);

   solo in data martedì 22 febbraio 2022 sono sbarcati in Italia 572 migranti. Nel mese di gennaio 2022 erano stati 3.035 a fronte dei 1.039 sbarcati nel gennaio 2021 (+ 65,77 per cento) e dei 1.342 sbarcati nel gennaio 2020 (+ 55,78 per cento);

   secondo i dati contenuti in un rapporto fornito dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, al 15 settembre 2021 erano state rimpatriate, nel corso dell'anno, 2.226 persone rispetto ai 3.351 individui rimpatriati nella totalità del 2020 (- 50,54 per cento) e ai 6.531 rimpatri avvenuti nel 2019 (- 193,40 per cento). Oltre la metà dei soggetti rimpatriati nel 2021 ha raggiunto la Tunisia, mentre gli altri principali Paesi di destinazione sono Albania (462) ed Egitto (252);

   secondo il rapporto sopra richiamato, il 61 per cento dei rimpatri è avvenuto mediante l'utilizzo di voli charter muniti di scorta, mentre il 26,5 per cento è stato eseguito utilizzando voli commerciali senza scorta;

   la quasi totalità delle compagnie aeree e navali, ad oggi, in conseguenza della situazione pandemica derivante dal diffondersi del COVID-19, richiede, per poter procedere all'imbarco dei passeggeri, l'attestazione di negatività all'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare, entro le 72 ore antecedenti la partenza, finalizzato all'individuazione del virus Sars-CoV-2;

   diversi quotidiani nazionali (La Repubblica, Il Giornale) e locali (La voce del Trentino, Ravenna e Dintorni) segnalano che diversi immigrati irregolari soggetti ad una procedura di espulsione, in conseguenza del rifiuto all'effettuazione del tampone, che ad oggi rimane una facoltà, e non un obbligo, e alla conseguente impossibilità di procedere all'imbarco, hanno così evitato il procedimento di espulsione;

   talvolta, a seguito del mancato rimpatrio, e successivamente all'essere rientrati nei centri di permanenza e rimpatrio, trascorso il periodo massimo di 90 giorni previsto a norma di legge, i migranti tornano in libertà, pur ricevendo ordine scritto di lasciare entro sette giorni il territorio italiano, imposizione disattesa in molteplici occasioni;

   l'articolo 349, comma 2-bis, del codice di procedura penale inserito mediante l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, prevede che se gli accertamenti necessari per l'identificazione della persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, «comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero»-:

   se la Ministra interrogata non ritenga opportuno adottare iniziative normative per stabilire, sul modello di quanto previsto dall'articolo 349, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che, nel caso in cui il soggetto irregolare si rifiuti di effettuare un tampone finalizzato all'individuazione del virus Sars-CoV-2, e che si rende necessario per procedere all'imbarco e alla corretta finalizzazione della procedura di espulsione a suo carico, egli possa essere sottoposto a tale procedura coattivamente, pur nel rispetto della piena dignità personale del soggetto come previsto dal codice di procedura penale.
(5-07680)