• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/07606 (5-07606)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07606

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti circa le regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del COVID-19.
  In proposito, la citata circolare ha precisato che le spese sostenute per l'acquisto di Dpi, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD «spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell'elenco, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
  Di conseguenza, la spesa non è ammessa alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione.
  Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare iniziative al fine di rendere detraibili per le famiglie i dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma comunque conformi alla normativa europea, e indispensabili per contrastare il diffondersi dell'epidemia.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare, che la necessità di qualificare un prodotto come «dispositivo medico» attiene a ragioni di tutela della salute pubblica.
  Pertanto, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020, ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie detraibili occorre far riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute contenenti l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.
  Nella citata circolare del 6 maggio 2020, si osserva che, ai fini della detraibilità della spesa, «occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero».
  A tal fine, con riferimento ai dispositivi medici (tra cui rientrano anche le mascherine protettive) è possibile consultare l'apposito elenco tramite il sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute (in ragione della specifica competenza di tale Ministero).
  Tanto premesso, sotto il profilo finanziario, con riferimento ai dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma conformi alla normativa europea, il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di operatori del settore relativo alla vendita di mascherine, quantifica la spesa detraibile in 327 milioni di euro.
  Conseguentemente, applicando l'aliquota di detrazione del 19 per cento, la diminuzione di gettito di competenza annua è stimata, a regime, in circa 62,1 milioni di euro, mentre per il solo 2023 l'effetto finanziario negativo è stimato in circa 108,7 milioni di euro.