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Atto a cui si riferisce:
C.5/07595 (5-07595)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-07595

  Preliminarmente faccio presente che nell'attuale ordinamento l'emergenza sanitaria territoriale rientra nell'ambito della medicina convenzionata ed è pertanto disciplinata nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.
  Lo stato giuridico ed economico del predetto personale è pertanto ben distinto da quello della dirigenza medica del SSN.
  Alla relativa convenzione, per gli incarichi a tempo indeterminato, si accede con l'attestato di formazione specifica in medicina generale, unitamente ad uno specifico attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende.
  Inoltre, per effetto di quanto recentemente previsto dall'articolo 1, comma 272, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) «Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servino di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato».
  I servizi di emergenza urgenza sono, tuttavia, disciplinati dalle Regioni con modalità del tutto diverse (in molte Regioni c'è un modello misto di emergenza territoriale per cui ai relativi servizi concorrono sia medici in rapporto di convenzione che dirigenti medici dipendenti dal SSN).
  Ciò posto, in merito ad una eventuale iniziativa normativa volta all'inquadramento dei medici convenzionati a tempo indeterminato nel ruolo sanitario della dirigenza medica faccio presente che la possibilità per tutti i medici convenzionati di passare dal rapporto convenzionale al rapporto di lavoro dipendente potrebbe comportare un possibile svuotamento, di fatto, della emergenza territoriale convenzionata con conseguente impatto sull'organizzazione dei servizi da parte delle Regioni.
  Sarebbe pertanto necessario coinvolgere le Regioni stesse su una proposta di norma in tal senso. Inoltre quest'ultima dovrebbe essere necessariamente condivisa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze posto che, da un lato, comporterebbe la possibilità di accesso ai ruoli della dirigenza medica in deroga al possesso del titolo di specializzazione, prescritto quale requisito d'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del SSN, dall'altro, comporterebbe oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, che andrebbero puntualmente quantificati, individuandone la relativa copertura finanziaria.
  Ricordo infine che sono attualmente pendenti in Parlamento tre disegni di legge (AS. 1715, AS. 2153 e AS. 2231) che prevedono un generale riordino della medicina di emergenza ed in tale contesto viene affrontato anche il tema del passaggio alla dipendenza, su base volontaria, da parte dei medici del 118 in rapporto convenzionale, in possesso di determinati requisiti.