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Atto a cui si riferisce:
C.5/07625 (5-07625)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-07625

  In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, circa le iniziative da intraprendere per accelerare lo sviluppo e installazione di impianti a fonti rinnovabili per le imprese, si rappresenta quanto segue.
  Il forte rialzo dei prezzi dell'energia, più volte argomento di interrogazioni rivolte a questo Ministero, e a cui lo stesso ha reagito insieme alla compagine governativa mettendo in atto più interventi nel corso degli ultimi mesi del 2021 e dell'inizio dell'anno corrente, si è aggravato con l'evolversi della situazione geopolitica, ed in particolare con il conflitto Russia-Ucraina.
  Come rammentato dagli interroganti, un ulteriore tassello nel fronteggiare la situazione contingente, tenendo conto della finalità generale di progressiva riduzione del costo delle bollette degli utenti, e contestualmente nell'implementare misure per prevenire eventuali criticità future, ovvero di carattere strutturale, è rappresentato dall'ultimo decreto-legge varato dal Governo n. 17 del 1° marzo.
  Innanzitutto, si rappresenta che, per quanto concerne gli impianti di fonti rinnovabili, con il decreto-legge n. 77 del 2021 cosiddetto «Governance PNRR e semplificazioni» è stata istituita la Commissione VIA PNRR-PNIEC, e vieppiù sono state introdotte semplificazioni procedimentali per quanto riguarda impianti di accumulo, fotovoltaici e di soluzioni di repowering e revamping di impianti a fonti rinnovabili.
  Un ulteriore tassello è rappresentato dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, che persegue la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili con un approccio improntato alla semplificazione e partecipazione proattiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti.
  Con il decreto-legge del 1° marzo 22, n. 17 sono state introdotte ulteriori semplificazioni volte ad accelerare in maniera significativa il tasso di installazione di impianti rinnovabili.
  In particolare, si segnala l'articolo 9 che prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici sia considerata «attività di manutenzione ordinaria» e, in quanto tale, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli contemplati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Analogamente si dispone che la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, strutture e manufatti, nonché per la realizzazione delle medesime opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle relative pertinenze, sia considerata «attività di manutenzione ordinaria» e, in quanto tale, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli contemplati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Pertanto, le suddette installazioni non sono subordinate all'acquisizione di permessi e autorizzazioni, salvo che insistano su aree e immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice stesso, del Codice dei beni culturali.
  Ulteriormente, il decreto prevede l'estensione dell'ambito applicativo dello strumento del Modello unico semplificato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, prevalentemente ai fini dell'autoconsumo, così come disciplinato dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva RED II, agli impianti di potenza compresa fra i 50 ed i 200 kilowatt, ovvero potenze che sono normalmente appannaggio delle imprese.
  Infine, l'articolo 19 contiene una norma che, intervenendo sull'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2012, prevede la semplificazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
  Stante la situazione rappresentata in premessa, sono al vaglio del Governo ulteriori misure volte a semplificare le procedure atte ad imprimere un deciso sviluppo nel mix energetico nazionale all'apporto di fonti di energia rinnovabile, quale strumento per ridurre la dipendenza del nostro paese dalle importazioni di energia.