• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00893-B/002 9/893-B/2. Perantoni.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-B/002presentato daPERANTONI Mariotesto diGiovedì 3 marzo 2022, seduta n. 650

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame – approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, in data 18 ottobre 2018 – anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato lo scorso 14 dicembre, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), e le inserisce nel codice penale, abrogando alcune disposizioni;

    l'obiettivo del provvedimento è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio;

    ciò al fine di dare attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata,

    in particolare, l'articolo 5 abroga – tra l'altro – gli articoli 733 e 734 del codice penale;

    a tal proposito, si rileva che la disposizione di cui all'articolo 30, comma 3, della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) stabilisce che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale possa essere disposto il sequestro preventivo di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, dal giudice o, in caso di flagranza – per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato – dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta;

    la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, in linea con la dottrina, che la richiamata disposizione appare ultronea rispetto alla previsione di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, che già prevede la possibilità del sequestro preventivo, oltre che mal coordinata rispetto alla medesima. Infatti, il legislatore della disciplina quadro ha omesso di considerare la precedente modifica della norma processuale, ad opera dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che ha introdotto il comma 3-bis, estendendo la possibilità di procedere al sequestro preventivo anche al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. Pertanto, la disposizione manterrebbe una sua operatività, limitatamente alla parte in cui attribuisce il potere di sequestro anche agli addetti alla sorveglianza dell'area protetta;

    al fine di un più puntuale coordinamento e una tutela più ampia, considerato il quadro normativo e l'abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 733 e 734 del codice penale, sarebbe opportuno intervenire anche su tale norma, prevedendo che il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti possa essere disposto, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 518-bis e seguenti del codice penale, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative, anche normative, al fine di prevedere che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 518-bis e seguenti del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti possa essere disposto dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta.
9/893-B/2. Perantoni.