Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/07646 (5-07646)
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-07646presentato daBRUNO BOSSIO Vincenzatesto diGiovedì 3 marzo 2022, seduta n. 650
BRUNO BOSSIO, MURA, CARLA CANTONE, VISCOMI, GRIBAUDO, LACARRA e LEPRI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
come noto, il congedo di paternità è stato introdotto nel nostro ordinamento in via sperimentale e in favore dei soli lavoratori del settore privato dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e, originariamente, prevedeva una sola giornata di astensione obbligatoria e ulteriori due giornate facoltative, da usufruire facoltativamente e in alternativa alla madre lavoratrice;
ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 92/2012, le disposizioni della medesima legge, «per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;
con il successivo comma 8 si è disposto che «Al fine dell'applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;
grazie ad una costante azione di mobilitazione e sensibilizzazione portata avanti da tante realtà sociali e politiche, nel corso degli anni, le giornate sono via via aumentate e, allo stato attuale, il congedo obbligatorio per il padre è riconosciuto, in maniera strutturale, per un numero di 10 giorni, dall'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
a tutt'oggi, tuttavia, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni non possono beneficare di tale congedo, in quanto non risulta ancora adottato il citato provvedimento attuativo da parte del Ministro per la pubblica amministrazione;
è di tutta evidenza la grave sperequazione che si protrae ormai da troppo tempo nei confronti dei lavoratori pubblici a seguito della mancata emanazione delle disposizioni estensive; sperequazione che, inoltre, potrebbe innescare un vasto e deflagrante contenzioso giurisdizionale –:
quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio alla ingiustificata esclusione dei lavoratori pubblici dalla possibilità di fruire del congedo di paternità obbligatorio, adottando il relativo provvedimento attuativo disposto dal citato articolo 1, comma 7, della legge n. 92 del 2012.
(5-07646)