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Atto a cui si riferisce:
C.5/07576 (5-07576)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07576

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al trattamento fiscale cui devono essere assoggettati i compensi percepiti da giornalisti non dipendenti per la redazione degli articoli.
  In particolare, gli Onorevoli evidenziano che, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno sono qualificabili come redditi da lavoro autonomo e, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, del TUIR, sono soggetti ad una tassazione agevolata, applicandosi una riduzione del 25 per cento del loro ammontare a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 60 per cento del loro ammontare se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.
  Tanto premesso, gli Onorevoli segnalano che l'Agenzia delle entrate di Milano ha emesso una serie di avvisi di accertamento mediante i quali ha riqualificato i compensi per la redazione di un articolo di giornale percepiti dal giornalista non inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente da «compensi per diritti d'autore» a «compensi di natura professionale», assoggettandoli, conseguentemente, a tassazione per il loro intero ammontare e non applicando il regime di cui al suddetto articolo 54, comma 8 del TUIR.
  Gli Onorevoli osservano le suddette contestazioni mosse dall'Agenzia delle entrate rappresentano un tentativo di abrogazione del beneficio fiscale spettante ad una categoria oggi colpita da una crisi senza precedenti e indotta a prestazioni saltuarie o comunque precarie, sempre più circoscritte alla creazione di testi d'ingegno.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere: «se e quali iniziative normative e/o interpretative intenda adottare per non aggravare ulteriormente le condizioni di sopravvivenza professionale dei giornalisti e risolvere le connesse criticità applicative di cui in premessa».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'articolo 2575 del codice civile, formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
  Nell'ordinamento civilistico, il diritto d'autore, regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, gode di una particolare protezione, in considerazione degli aspetti peculiari che ne contraddistinguono l'esercizio e l'utilizzazione economica.
  Anche nel sistema tributario l'utilizzazione ai fini economici del diritto d'autore forma oggetto di una specifica disciplina, che investe sia l'Iva che le imposte sui redditi.
  Sotto il profilo della disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), costituiscono redditi di lavoro autonomo, tra gli altri, quelli «... derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali».
  I suddetti redditi sono distinti dai redditi di lavoro autonomo disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo 53 del TUIR, che derivano dall'esercizio abituale di arti o professioni.
  Il successivo articolo 54 del TUIR, al comma 8, prevede con riferimento a detti proventi una tassazione agevolata, stabilendo che, ai fini IRPEF, i redditi «sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».
  Ciò posto, come chiarito con la risoluzione 21 luglio 2008, n. 311 dell'Agenzia delle entrate, l'utilizzazione economica dei diritti d'autore è produttiva di reddito in base a criteri specifici di classificazione e di determinazione, diversi da quelli che disciplinano il reddito derivante dall'esercizio di un'attività professionale. Affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d'autore e, quindi, imponibile ai sensi della normativa citata, è necessario che l'opera ceduta abbia i requisiti di originalità e creatività idonei ad inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla legge n. 633 del 1941.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che è opportuno valutare, caso per caso, se un'opera risponda ai suddetti requisiti che consentono di ricondurre i proventi derivanti dalla sua utilizzazione economica tra i redditi di cui al richiamato articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR e, conseguentemente, giustificando l'applicazione del regime di deduzione forfetaria delle spese di cui al comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR.