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Atto a cui si riferisce:
C.5/07578 (5-07578)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07578

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 7-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 che ha inserito, anche le agenzie di animazione per feste ed i villaggi turistici, tra i beneficiari delle risorse stanziate per il ristoro delle perdite subite dagli operatori del turismo.
  In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del turismo del 24 agosto 2021 sono state stabilite le modalità applicative concernenti la ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 182, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Successivamente con il decreto ministeriale del 30 settembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo all'assegnazione ed erogazione dei contributi a favore dei predetti operatori del turismo.
  Tanto premesso gli Onorevoli rilevano che l'articolo 4 del menzionato avviso pubblico ha disposto che «l'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo le disposizioni vigenti».
  Questo vincolo, a parere degli Onorevoli interroganti, non sembra essere giustificato tenuto conto che l'articolo 1, comma 653 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha escluso espressamente per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate l'obbligo di verifica preventiva delle regolarità fiscale e contributiva del beneficiario.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di intraprendere le necessarie iniziative per garantire omogeneità di trattamento nell'applicazione della deroga introdotta dal cennato l'articolo 1, comma 653 della legge di bilancio per il 2022.
  Al riguardo, sentito il Ministero del turismo che ha emanato il decreto ministeriale contenente l'avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi a favore degli operatori del turismo, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 impone alle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica, di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 1, comma 653, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto una deroga alla suddetta disposizione, stabilendo che tali verifiche non sono necessarie per le erogazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Questa deroga non ha esentato le altre amministrazioni pubbliche dall'effettuazione di tali controlli prima di erogare i contributi destinati ai ristori.
  Pertanto, il Ministero del turismo, attualmente, sta erogando i ristori finanziati con il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel rispetto del descritto obbligo di verifica preventiva della regolarità contributiva e fiscale, come espressamente previsto nell'articolo 4, comma 3, dell'avviso pubblico contenuto nel decreto del Ministro del turismo del 30 settembre 2021.
  Ciò premesso, il Ministero del turismo condivide l'esigenza, rappresentata dagli Onorevoli interroganti, di verificare la possibilità che la descritta deroga, prevista esclusivamente per l'Agenzia delle entrate, possa essere estesa, attraverso apposite iniziative normative, anche alle altre amministrazioni che erogano contributi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.