• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11456 (4-11456)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11456presentato daRUSSO Paolotesto diVenerdì 25 febbraio 2022, seduta n. 646

   PAOLO RUSSO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza pandemica ha fatto emergere in modo chiaro il fondamentale ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico mondiale e la conseguente necessità di potenziare le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell'intero settore sanitario;

   la normativa sull'Iva italiana prevede, attualmente, un'aliquota del 22 per cento sulla compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che, per loro stessa natura, non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;

   tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale dell'Iva sull'acquisto di reagenti e attrezzature necessarie per scopi di ricerca biomedica. L'imposta sul valore aggiunto non si applica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia; in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali; in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce, a fine anno, l'imposta versata, mentre, in Svizzera, l'imposta è pari a solo il 7 per cento;

   l'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto «decreto-legge sostegni-bis» ha previsto – in via sperimentale e per il solo 2021 – un credito di imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute dagli enti di ricerca non-profit per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca biomedica, al fine di alleggerire tali enti da un sistema fiscale che, altrimenti, depotenzierebbe l'impatto del finanziamento pubblico ai centri di ricerca;

   il comma 3 dell'articolo 31-bis prevede l'attuazione del credito di imposta secondo le modalità stabilite da un decreto interministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, volto ad individuare le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito; il termine per la pubblicazione del decreto, individuato in 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, è scaduto il 24 settembre 2021 e il provvedimento non è stato ancora adottato –:

   con quali tempistiche il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, intenda procedere all'emanazione del decreto attuativo citato in premessa;

   se ritenga opportuno adottare iniziative per prorogare la misura del credito d'imposta in favore degli enti non-profit anche per l'anno fiscale 2022, continuando così a sostenere il progresso nella ricerca biomedica.
(4-11456)