• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03434-A/039 9/3434-A/39. Maschio, Varchi.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03434-A/039presentato daMASCHIO Cirotesto diGiovedì 24 febbraio 2022, seduta n. 645

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    in particolare, l'articolo 1 introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato», generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, specificando al successivo articolo 3 che «l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione Verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento»;

    l'obbligo di green pass per gli avvocati mette a rischio il diritto di difesa, come denunciato dallo stesso Cnf e dall'Organismo congressuale forense, intervenuti recentemente per chiedere al Governo un intervento chiarificatore sulle nuove norme per entrare nei tribunali riguardanti gli avvocati: «Abbiamo fatto i conti con una situazione mortificante. Sembra che in questo periodo si consideri l'avvocato un soggetto casuale, svilendo la sua delicata funzione. L'obbligo di green pass per i legali e i consulenti sta creando non pochi problemi. Corriamo un rischio concreto, vale a dire la difesa senza difensori. Non possiamo con questa serie di provvedimenti legati al contrasto alla pandemia ridurre il processo ad una farsa. Quanto sta accadendo fa emergere problematiche che si ripercuotono sul ruolo del difensore»;

    la novella è anche preoccupante nel merito perché crea un grave precedente: la frattura tra il cliente, al quale non è richiesto l'obbligo della certificazione verde, e l'avvocato; non si può pensare di avere la possibilità di un rappresentato senza un rappresentante, un tema tutto di principio, ma i principi sono quelli che quando si infrangono in situazioni di emergenza poi creano dei precedenti utilizzabili in altre situazioni;

    la schizofrenia normativa connessa all'emergenza pandemica, con tecniche legislative bizantine e oscure, che hanno l'unico micidiale effetto di minare la certezza del diritto e aumentare la confusione del cittadino, richiede la massima attenzione, affinché i principi del giusto processo e, in particolare, l'effettività della difesa, siano sempre preservati: i processi già incardinati non possono essere messi in pericolo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative volte a garantire l'accesso degli avvocati negli uffici giudiziari, senza l'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19, al fine di espletare il proprio mandato e a garanzia del diritto di difesa.
9/3434-A/39. Maschio, Varchi.