• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07576 (5-07576)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07576presentato daCENTEMERO Giuliotesto diMartedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

   CENTEMERO, CAPITANIO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la redazione di un «pezzo» giornalistico effettuata da un giornalista non dipendente, inquadrata come cessione di diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è stata oggetto, dal 2019 ad oggi, di numerose contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate di Milano, che – con atti di accertamento – ha provveduto a riqualificare tali compensi «da compensi per diritti d'autore» a «compensi di natura professionale» e come tali assoggettati a tassazione intera;

   il diritto d'autore è disciplinato dagli articoli 2575 e seguenti del codice civile e dalla legge n. 633 del 1941, ai sensi dei quali nella categoria delle opere dell'ingegno che appartengono alla letteratura rientrano le prestazioni giornalistiche consistenti nella redazione di un articolo o di un servizio giornalistico;

   ai sensi del citato articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono redditi di lavoro i redditi derivanti dell'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e sono soggetti ad una tassazione agevolata, beneficiando, ai sensi del successivo articolo 54, comma 8, di una riduzione del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni;

   in merito, il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 108 del 1996, nell'affrontare il caso «compensi pagati agli autori di articoli da parte di giornali e riviste», si pronunciava a favore del ricorso al diritto d'autore, riconoscendo nella parte «creativa» di tale attività la sussistenza del diritto d'autore;

   secondo il Ministero, infatti, nella «redazione di articoli occorre distinguere l'ipotesi in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno (...) da quella (...) ad esempio, (...) dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire alla redazione del giornale notizie utili per la redazione dell'articolo. (...)»; nella prima ipotesi trattasi di diritto d'autore, mentre nella seconda di prestazioni Co.Co.Co.;

   per gli interroganti, le contestazioni dell'Agenzia delle entrate rappresentano un tentativo di abrogazione del beneficio fiscale oggi esistente a favore di una categoria peraltro colpita da una crisi senza precedenti, e dunque indotta a prestazioni saltuarie o comunque precarie, sempre più circoscritte esattamente alla creazione di testi d'ingegno –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare per non aggravare ulteriormente le condizioni di sopravvivenza professionale dei giornalisti e risolvere le connesse criticità applicative di cui in premessa.
(5-07576)