• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03431-AR/0 ... 9/3431-AR/39. Pastorino.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/039presentato daPASTORINO Lucatesto diLunedì 21 febbraio 2022, seduta n. 642

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi prevedendo specifiche proroghe e differimenti degli stessi in diversi ambiti di interesse;

    l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro;

    sono molte le piccole categorie colpite da questa variazione ed è importante specificare che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (come per colonie, associazioni e altro). Inoltre, spesso sono le amministrazioni comunali ad essere titolari di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro), in tali casi è il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni ma sostiene le spese relative al canone aumentato esponenzialmente;

    la sopra citata norma riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi è stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento ha aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non possa essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole consolidare per gli anni a seguire,

impegna il Governo

a intervenire affinché la rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi già prevista per l'anno 2021 sia prorogata al 2022, cosicché anche per l'anno corrente l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
9/3431-AR/39. Pastorino.