• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07534 (5-07534)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07534presentato daGRIPPA Carmelatesto diMercoledì 16 febbraio 2022, seduta n. 639

   GRIPPA e BARBUTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) del 21 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, si legge che è confermata, per l'anno 2021, una quota di ingressi per l'impiego di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale per i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e del settore turistico-alberghiero nella misura di 20 mila cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;

   il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri parrebbe non intervenire nelle norme interessate a regolamentare la patente di guida o la CQC (carta di qualificazione del conducente) da possedere per la guida in Italia e la circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022 riepilogherebbe solo il principio generale inserendo anche alcune disposizioni non previste del testo del decreto quando viene menzionata la patente «CE» o quando si fa riferimento alla convertibilità della stessa;

   dalla lettura del decreto inoltre, nulla si evincerebbe in merito al tempo delle assunzioni per coloro che potranno essere impiegati nel settore autotrasporti mentre, di converso, ciò verrebbe dettagliato nella parte a) della «Gestione delle Procedure» della sopra menzionata circolare: «La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato»;

   nella medesima parte a) si legge, inoltre, che coloro che non sono in possesso della CQC potranno comunque guidare a nome dell'impresa che effettua trasporti conto terzi, a differenza dei lavoratori italiani che, invece, secondo le normative vigenti, non possono mettersi alla guida se non dopo aver conseguito la CQC;

   la conversione della CQC extra Unione europea in Italia sembrerebbe oggi possibile solo per quella svizzera sulla base di un ratificato accordo tra gli Stati;

   di fatto, i lavoratori assunti con il cosiddetto «decreto flussi» potrebbero mettersi alla guida senza aver prima conseguito la carta di qualificazione del conducente in forza di una disposizione contenuta in una circolare e non per una legge che lo regolamenta;

   viene ribadito, altresì, che una volta assunto il lavoratore, l'impresa dovrà richiedere all'Ispettorato territoriale del lavoro il rilascio dell'attestato di conducente, sul quale dovrà figurare il «codice 95», successivamente alla comunicazione di assunzione agli enti competenti e al rilascio da parte della questura del permesso di soggiorno, mentre non è dettagliato se questi può esercitare la guida fino a quando non consegue la certificazione anche in osservanza del dettato normativo di cui al decreto legislativo n. 286 del 2005 e alla direttiva 2003 n. 59;

   a parere dell'interrogante, sull'argomento, nonostante la pubblicazione di diversi articoli di stampa e ferme restando le perplessità nel riuscire a conseguire una carta di qualificazione entro un anno, anche in considerazione delle lungaggini con cui si stanno evadendo gli arretrati causati dalla emergenza sanitaria, sembrano ancora esserci dubbi sulla precisa condotta che dovranno seguire imprese e lavoratori per restare nel perimetro della norma –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e di quali altri elementi siano in possesso al fine di fornire maggiori precisazioni in merito;

   se non intendano, adottare eventuali e opportune iniziative, per quanto di competenza, anche normative con lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti sulle possibilità concesse alle imprese e ai lavoratori che rientrano nelle aliquote del decreto citato in premessa; se non ritengano doveroso consentire anche ai cittadini residenti in Italia che risultano già iscritti ai corsi di formazione professionale la possibilità di essere assunti in qualità di conducenti.
(5-07534)