• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11360 (4-11360)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11360presentato daFITZGERALD NISSOLI Fucsiatesto diMartedì 15 febbraio 2022, seduta n. 638

   FITZGERALD NISSOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo n. 16 della Costituzione sancisce il diritto per i cittadini italiani di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale nonché di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi;

   la direttiva (UE)2004/38/CE ha tra gli obbiettivi quello di proteggere il diritto alla coesione familiare e il diritto del cittadino dell'Unione europea e dei suoi familiari di farsi accompagnare o raggiungere dal familiare durante i suoi soggiorni in Italia e nella Unione europea;

   il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 – che ha recepito la citata direttiva – prevede che per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che intendano soggiornare per più di tre mesi, venga rilasciata la carta di soggiorno, la quale serve non solo a documentare il diritto del familiare a soggiornare in Italia, ma è indispensabile per poter soggiornare nell'intera area Schengen per più di 90 giorni ogni 180 giorni;

   lo stesso decreto legislativo indica, all'articolo 10, comma 3, lettera c), che per il rilascio della carta di soggiorno è richiesto l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

   tuttavia, la legge 27 ottobre 1988, n. 470, prevede che i cittadini italiani residenti all'estero vengano iscritti nei registri Aire, e definisce (articolo n. 9, comma 2) «residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza»;

   la citata legge indica all'articolo n. 4, comma 1, dispone che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata «per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero»;

   da quanto a conoscenza dell'interrogante, numerosi comuni non accettano l'iscrizione anagrafica per familiari di cittadini residenti all'estero non iscritti nei loro registri della popolazione residente;

   da comunicazioni intercorse con funzionari del Ministero dell'interno risulterebbe impossibile per un cittadino italiano iscritto all'Aire fare una iscrizione anagrafica di un familiare non cittadino dell'Unione europea a meno di non cancellare la propria iscrizione Aire e di trasferire la residenza in Italia;

   va sottolineato che l'ordinamento Aire è anagrafico e stato concepito negli anni '50 e sembra non corrispondere più nella lettera al mondo globale e mobile di oggi, ancor di più dopo la pandemia che ha reso diffuse forme di lavoro da remoto che facilitano ulteriormente i viaggi e la mobilità;

   da quanto riportato emerge che la lettera delle norme e la prassi restrittiva ostacolano per il cittadino italiano iscritto all'Aire l'esercizio del suo diritto di soggiorno e circolazione nonché il suo diritto di coesione con il suo familiare non cittadino dell'Unione europea imponendogli – di fatto:

    a) qualora effettui un soggiorno di più di tre mesi continuativi oppure ripetuti soggiorni ravvicinati, di trasferire la propria residenza abituale e centro degli interessi vitali dall'estero in Italia, e quindi cancellarsi dal registro Aire e dichiararsi residente abituale presso qualche comune;

    b) qualora risieda abitualmente all'estero ma annualmente trascorra una lunga stagione in Italia (per esempio estate o inverno) di cancellarsi ripetutamente dall'Aire ad ogni soggiorno, per poi riscriversi ad ogni ritorno all'abituale residenza all'estero –:

   quali iniziative si intendano adottare per tutelare il diritto del familiare non-UE di cittadino italiano iscritto all'Aire ad accompagnarlo (o raggiungerlo), predisponendo una procedura di rilascio della carta di soggiorno che non ostacoli – di fatto – l'esercizio di questo diritto (eventualmente prevedendo che l'iscrizione anagrafica prevista per i familiari dei cittadini si effettui presso il consolato di competenza).
(4-11360)