• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11334 (4-11334)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11334presentato daD'ORSO Valentinatesto diVenerdì 11 febbraio 2022, seduta n. 636

   D'ORSO, GIULIANO, DAVIDE AIELLO, PALMISANO e SAITTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   venerdì 14 gennaio 2022 sono state approvate e pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun distretto di corte di appello e per la Corte di Cassazione, del concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021);

   molti avvocati iscritti all'ordine forense di propria appartenenza hanno superato le suddette selezioni concorsuali, ma, tuttora, non è chiaro se gli stessi avvocati che verranno assunti a tempo determinato presso l'Ufficio per il processo potranno continuare a mantenere l'iscrizione all'ordine nonché ad esercitare la professione forense;

   secondo il combinato disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 18 della legge n. 247 del 2012 sulla professione forense, un avvocato non può esercitare la professione e contemporaneamente essere un dipendente a tempo indeterminato o anche determinato (come nel caso dell'Ufficio per il processo) di un datore di lavoro pubblico o privato;

   di recente, il Legislatore, con l'articolo 31 del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 (convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), ha stabilito una eccezione la cui portata è oggetto di discussione e di forti dubbi interpretativi. L'articolo 31 citato stabilisce che: «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato... non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio...». Pertanto, sulla base di quanto stabilito da quest'ultima disposizione, sia i funzionari assunti a tempo determinato attraverso le nuove procedure di gara (come l'Ufficio per il processo), sia gli esperti e i professionisti che saranno selezionati attraverso il portale InPa, una volta assunti a tempo determinato, o una volta ottenuti gli incarichi, non dovranno cancellarsi dall'albo e non potranno nemmeno essere cancellati d'ufficio;

   il Consiglio nazionale forense (Cnf), l'Organismo congressuale forense (Cnf) e la Cassa forense già in una nota congiunta, del 4 novembre 2021, inviata all'attenzione del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta e per conoscenza alla Ministra della giustizia, Marta Cartabia, sostenevano che tale norma contrastasse con il regime di incompatibilità della professione forense, e pertanto la stessa norma necessitasse di essere riformulata per tutelare gli avvocati dai rischi di conflitti di interesse tra libera professione e il lavoro pubblico. E aggiungevano testualmente che: «Si pensi al caso dell'avvocato che venga reclutato quale operatore nell'ambito dell'Ufficio per il processo, e che dunque svolga attività lavorativa a questo titolo nel Tribunale, ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo, con evidenti rischi anche per la corretta amministrazione della giustizia»;

   le assunzioni avverranno a partire dal 14 febbraio 2022, e come sottolineato con un recente comunicato del consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo, si attende ancora di capire se il componente dell'ufficio per il processo possa svolgere o meno la propria attività professionale nello stesso circondario in cui opera;

   alla luce di quanto esposto, sarebbe opportuno, pertanto, che il Ministro interrogato intervenisse, al più presto, per dipanare ogni dubbio interpretativo in merito, anche ricorrendo all'applicabilità della soluzione normativa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 (recante le cause di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario da parte degli avvocati) secondo cui «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense...» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, ritenga opportuno adottare al fine di risolvere le criticità di carattere normativo e/o interpretativo esposte in premessa riguardo all'esercizio della funzione di componente dell'ufficio per il processo da parte degli avvocati iscritti all'albo, affinché quest'ultimi possano scegliere con consapevolezza, prima dell'imminente immissione in servizio, ed evitare che possano insorgere degli eventuali conflitti di interessi con evidenti rischi per una corretta amministrazione della giustizia.
(4-11334)