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Atto a cui si riferisce:
C.5/07469 (5-07469)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07469

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in ordine al trattamento fiscale del contributo introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018. (cosiddetto decreto Genova).
  Gli Onorevoli rilevano che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 98 del 2021, con la quale viene stabilita l'imponibilità fiscale del predetto contributo, non si conforma alla volontà del legislatore che, nel più ampio quadro normativo del medesimo «decreto Genova», ha previsto, all'articolo 3, comma 2, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP tanto per le persone fisiche che giuridiche dei contributi e degli indennizzi connessi al crollo.
  Per tali ragioni, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per evitare che gli aiuti concessi agli autotrasportatori per il crollo del ponte Morandi concorrano alla determinazione della base imponibile, in considerazione del grave pregiudizio subìto e delle finalità perseguite dal legislatore con il decreto-legge n. 109 del 2018».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente segnalare che l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, prevede che «al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato».
  Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all'attuazione delle predette disposizioni identificando le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.
  Ciò posto, in merito alla richiesta degli Interroganti, deve sottolinearsi che, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai princìpi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi di tale specie alla formazione della base imponibile.
  Come peraltro rappresentato dall'Agenzia delle entrate nella predetta risposta n. 98 del 2021 trova applicazione, ai fini delle imposte dirette, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 85 del TUIR, ai sensi della quale «sono considerati ricavi (...):

   g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

   h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge».

  I contributi in conto capitale, diversamente, sono disciplinati dal comma 3 dell'articolo 88 del TUIR in base al quale «sono inoltre considerati sopravvenienze attive (...):

   b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato».

  In merito, l'Agenzia delle entrate – nel richiamare la risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E – ha precisato che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative.
  I contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione mentre i contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento.
  Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi l'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate nella menzionata risposta all'interpello n. 98 del 2021 in ordine all'imponibilità fiscale del predetto contributo, tenuto conto che non sussistono disposizioni che la escludono espressamente.
  Considerato che la finalità del contributo è quella di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall'evento sopra menzionato, si ribadisce che lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, sulla base delle specifiche regole di determinazione ai fini dell'IRPEF e dell'IRES.
  Pertanto, sarebbe necessaria l'introduzione di una espressa disposizione di legge, che stabilisca la non concorrenza del contributo in oggetto alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, individuando contestualmente i mezzi di copertura finanziaria del minor gettito da essa determinato.
  Non sembra, invece, applicabile in via generalizzata la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 – richiamata dagli Interroganti – atteso che quest'ultima disposizione fa riferimento esclusivamente ai «soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata» ed «ai contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione».