• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07463 (5-07463)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07463presentato daBOLOGNA Fabiolatesto diMartedì 8 febbraio 2022, seduta n. 634

   BOLOGNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge, recante Disposizioni in materiale di morte volontaria medicalmente assistita, è ancora in corso di esame alla Camera dei deputati;

   come noto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 242 del 2019, ha precisato che occorre evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, specie negli ambiti in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto alla vita; pertanto, è necessario ribadire che la sede di naturale discussione e decisione su tematiche così delicate e complesse è il Parlamento, organo democratico e rappresentativo della sovranità popolare;

   si apprende che nello schema di decreto attuativo che sarà sottoposto alla Conferenza Stato-regioni, di modifica della disciplina dei Comitati etici territoriali per la sperimentazione clinica, a firma del Ministro della salute e riferito alla legge 3 gennaio 2018, n. 3 (cosiddetta legge Lorenzin), è previsto che gli stessi Comitati rilascino il parere qualora sia richiesta la morte medicalmente assistita;

   tale previsione risulta all'interrogante impropria e contraria al dettato costituzionale sotto quattro profili;

   in primo luogo, viene stravolta la funzione dei Comitati etici, il cui assetto può essere modificato solo per legge, visto che proprio una disposizione legislativa (l'articolo 2, comma 10, della legge 3 gennaio 2018, n. 3) attribuisce loro competenza esclusivamente «per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali» e non più per altre residue ed eventuali funzioni;

   in secondo luogo, sul piano tecnico, un decreto ministeriale è un atto amministrativo dell'esecutivo che, in alcun modo, può avere ad oggetto tematiche eticamente e giuridicamente complesse su cui in Parlamento è in corso la discussione; così procedendo, si violerebbe il principio di separazione dei poteri e le garanzie costituzionali, con un intervento – peraltro non richiesto – che si propone (ex articolo 1, comma 3, ove si legge «in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito»), discrezionalmente, di dare attuazione a quanto previsto dalla Consulta nella sentenza n. 242 del 2019, occasione in cui è stata ribadita l'esclusiva competenza parlamentare sul tema;

   in terzo luogo, oltre a rappresentare un tentativo di dare attuazione alla sentenza n. 242 del 2019, nel decreto ministeriale è proposta un'interpretazione di quest'ultima a giudizio dell'interrogante del tutto discrezionale, posto che la discussione parlamentare è ancora in corso;

   da ultimo, nel testo unico sulla morte volontaria medicalmente assistita, si fa riferimento ad un Comitato di valutazione proprio per delineare la differenza e la specificità di un comitato che si dovrà occupare, eventualmente ed esclusivamente, di un profilo procedurale che nulla ha a che fare con la ricerca;

   ancora una volta, è necessario ricordare i limiti di competenza di ciascun organo costituzionale, specie se si tratta dei limiti che l'Esecutivo ha verso il Parlamento –:

   sulla base delle osservazioni esposte, se non intenda eliminare il riferimento presente nello schema di decreto attuativo, al comma 3 dell'articolo 1, recante la modifica della disciplina dei Comitati etici territoriali per la sperimentazione clinica, ai sensi della legge 3 gennaio 2018, n. 3, riconducendo i comitati etici territoriali alla loro specifica competenza nel campo della ricerca.
(5-07463)