• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07470 (5-07470)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07470presentato daUNGARO Massimotesto diMartedì 8 febbraio 2022, seduta n. 634

   UNGARO e ROSATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito dalla legge n. 119 del 2016, ha introdotto una nuova forma di pegno mobiliare non possessorio utilizzabile da tutti gli imprenditori a iscritti al Registro delle imprese, a garanzia di crediti concessi a loro o a soggetti terzi, presenti o futuri;

   il pegno costituisce, infatti, una forma indiretta di approvvigionamento finanziario. Attraverso questa operazione il debitore o un terzo per lui, dà un bene mobile, una universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili a garanzia di una obbligazione;

   tuttavia, il pegno «ordinario» prevede la consegna del bene al credito o in alternativa di un documento che attesti la piena disponibilità. In alcune filiere commerciali questa attuazione è difficile, basti pensare al settore agricolo dove il bene (esempio il grano) rimane in azienda per lunghi periodi di lavorazione;

   in alcuni settori sono stati trovati degli escamotage: ad esempio la legge n. 401 del 1985 ha previsto per gli operatori qualificati, quali produttori del prosciutto a denominazione di origine tutelata, di apporre sugli stessi, a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, uno speciale contrassegno indelebile;

   la legge n. 122 del 2001 è venuta incontro al settore dei prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2016, è stato disciplinato il pegno rotativo, limitatamente al parmigiano reggiano, al grana padano, al pecorino romano;

   in questo modo l'impresa può concedere in pegno una materia prima e procedere alla sua ordinaria lavorazione per ottenere un prodotto finito, senza dover subire lo spossessamento ad origine del bene stesso;

   a distanza di oltre 3 anni dalla sua introduzione, tuttavia, il pegno mobiliare non possessorio, non ha ancora trovato applicazione in quanto non è ancora stato costituito il registro informatizzato, previsto dall'articolo 1, comma 4, decreto-legge n. 59 del 2016, da tenersi a cura dell'Agenzia delle entrate;

   questo tipo di strumento permetterebbe la creazione di importante liquidità per le imprese contro-garantita proprio dagli stessi beni attraverso operazioni di destocking di magazzino –:

   se il Ministro sia a conoscenza delle problematiche evidenziate in premessa e quali siano le iniziative adottate o da adottarsi per assicurare la costituzione del registro informatizzato previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016.
(5-07470)