• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01417 (2-01417) «Ferraresi, Saitta, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà».



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01417presentato daFERRARESI Vittoriotesto diMartedì 8 febbraio 2022, seduta n. 634

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   il Consiglio dei ministri ha approvato il 3 dicembre il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

   purtroppo, la piaga dei femminicidi continua a popolare la cronaca del nostro Paese: secondo il report periodico elaborato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 14 novembre 2021,sono stati registrati 252 omicidi, con 103 vittime donne, di cui 87 uccise in ambito familiare/affettivo;

   analizzando i reati del periodo sopra indicato, rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un lieve decremento (-2 per cento) nell'andamento generale degli eventi, con le vittime di genere femminile che invece mostrano un leggero aumento (+3 per cento);

   sull'evoluzione del fenomeno criminale della «violenza di genere» si è espresso recentemente il Primo Presidente della Corte di cassazione, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2021; nella Relazione che fa il punto sullo stato della giustizia nell'anno 2020, il Presidente Pietro Curzio ha rilevato, infatti, come gli uffici giudiziari di merito segnalino «l'accresciuta consapevolezza da parte dei cittadini e delle istituzioni del fenomeno della violenza ai danni delle donne in ambito familiare o domestico e nella società»;

   se, per un verso, non si segnalano particolari disfunzioni derivanti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte dalla recente legge n. 69 del 2019 (cosiddetto Codice Rosso), dall'altro lato, si registra un incremento dei reati spia, quali i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e le altre violenze ai danni delle donne;

   le nuove norme introdotte dal citato disegno di legge introdotte spaziano sugli ambiti della sicurezza, della protezione, della prevenzione e del sostegno anche economico alle vittime: il testo prevede una maggiore tutela alle donne che denunciano, insieme ad un rafforzamento degli interventi cautelari sugli uomini maltrattanti, come ad esempio il braccialetto elettronico;

   nello specifico, si introduce una stretta sull'uso di questo dispositivo per chi minaccia o maltratta, quale strumento di tutela: l'articolo 3 stabilisce l'applicazione della misura cautelare in carcere «nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di cui agli articoli 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)»;

   inoltre, si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con il braccialetto elettronico, «il giudice preveda altresì l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle citate modalità di controllo»;

   è opportuno rilevare come il dispositivo in questione, nato come misura alternativa alla detenzione per assicurare una vigilanza in tempo reale degli indagati o detenuti scarcerati, è stato introdotto in Italia (in ritardo rispetto agli altri Paesi) nel 2001, ma in questi venti anni il suo utilizzo si è rivelato un fallimento, tra costi elevati, pochissime attivazioni e problemi di collaudo: basti pensare che fino al 2011 i braccialetti elettronici attivati erano stati solo 14, per una spesa complessiva di 81,3 milioni di euro, come emerge dalla relazione della Corte dei conti;

   in presenza di reati di violenza di genere, l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico unitamente alla misura coercitiva richiesta (ritenuta adeguata e proporzionata) appare indispensabile per garantire l'incolumità della persona offesa: la natura abituale del reato, la conseguente presenza di un alto tasso di recidiva, la notoria escalation delle condotte verso forme di violenze fisiche sempre più estese e gravi, le esigenze cautelari finalizzate ad evitare la commissione di delitti della stessa specie (e/o di violenza alla persona), non consentono oggettivamente di fare affidamento sulla capacità di autocontrollo dell'indagato/imputato;

   già da più di un anno, in Francia è entrato in vigore il braccialetto contro le violenze coniugali: in grado di geolocalizzare un consorte o un ex consorte violento, lancerà un allarme in caso di avvicinamento alla sua vittima, sarà poi il giudice a determinare il perimetro in cui si può muovere il sorvegliato intorno alla vittima, con la possibilità per il marito o il compagno che rimane d'accordo sul provvedimento di vedere ridotta la pena;

   questo braccialetto permette alla vittima di agire in ogni momento, senza la necessità di avere un telefono a disposizione e senza perdere tempo prezioso nel fare una chiamata alla centrale di polizia;

   in data 24 novembre 2020, il Ministero della giustizia ha pubblicato un primo bilancio (Il Rapporto: un anno di «Codice Rosso») della legge n. 69 del 2019, ad un anno dalla sua entrata in vigore, al fine di fornire un primo dato di conoscenza relativo all'applicazione della disciplina sia con riferimento ai nuovi reati introdotti, sia con riguardo ai corrispondenti elementi processuali di rilievo in termini di denunce, pendenze e condanne, anche per procedere ad ogni eventuale iniziativa di perfezionamento o intervento;

   alla base della ricerca ministeriale vi era la volontà di realizzare una verifica sull'efficacia delle riforme, al fine di procedere ad ogni eventuale iniziativa di perfezionamento, nonché l'obiettivo di condividere i risultati statistici e perseguire un livello di maggiore consapevolezza degli operatori, mediante la diffusione delle buone pratiche;

   ad oggi non risulta che il Ministero della giustizia abbia effettuato l'aggiornamento dei suddetti dati, con relativa pubblicazione dei risultati –:

   se il Ministro non intenda provvedere, ed in quali tempi, all'aggiornamento del rapporto sul «Codice Rosso»;

   se non intenda, in primis, verificare, presso il Ministero dell'interno, la disponibilità dei dispositivi suddetti, anche al fine di adottare rapide e opportune iniziative finalizzate ad un uso effettivo e potenziato degli stessi per la prevenzione ed il contrasto ai delitti di genere;

   se intenda inviare al Ministero dell'interno, al fine di informarlo delle peculiari esigenze e necessità del Ministero della giustizia per il prossimo bando di gara, una richiesta di acquisto di braccialetti elettronici per lo specifico utilizzo di prevenzione e contrasto dei delitti di genere, in modo da poter disporne attivamente.
(2-01417) «Ferraresi, Saitta, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà».