• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07445 (5-07445)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07445presentato daRAMPELLI Fabiotesto diVenerdì 4 febbraio 2022, seduta n. 633

   RAMPELLI, ALBANO, OSNATO e BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate sta inoltrando a numerosi contribuenti cartelle esattoriali aventi a oggetto «interessi da sospensione» relativi a carichi tributari oggetto di definizione agevolata (cosiddetta rottamazione);

   con l'espressione «interessi da sospensione» si indicano gli interessi che maturano su un carico iscritto a ruolo quando la cartella che lo reca sia stata oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice tributario e l'ufficio (o il giudice) ne abbia sospeso l'efficacia;

   nell'ipotesi in cui il giudizio tributario si concluda sfavorevolmente o altri fatti ne comportino la estinzione, determinando la definitività della pretesa tributaria, il contribuente deve corrispondere, per il periodo di sospensione di esecutività della cartella (o del ruolo), tali interessi calcolati secondo quanto stabilito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (tasso del 4,75 per cento annuo);

   l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 è intervenuto per la definizione agevolata delle pendenze tributarie, stabilendo che il contribuente poteva estinguere i debiti pregressi, maturati prima di certe date, mediante il pagamento della sola imposta, «senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46»;

   il citato decreto richiama gli interessi di mora, ma non anche quelli da sospensione e, in particolare, la ratio della «rottamazione» è di estinguere la pretesa erariale contestata con il pagamento della sola imposta;

   pretendendo gli interessi da sospensione ai contribuenti nei cui confronti detta sospensione è stata disposta, si attua una distinzione illogica fra coloro che non hanno ottenuto la sospensione e coloro che, invece, l'hanno ottenuta: gli uni, infatti, non essendo soggetti alla previsione del citato articolo 39, dovrebbero pagare gli interessi di mora i quali, però, sono «rottamabili»; gli altri, invece, pur avendo ottenuto un provvedimento di sospensione, dovrebbero corrispondere all'Agenzia delle entrate somme aggiuntive;

   coloro che sono rimasti inadempienti, di fatto, godono di un trattamento più favorevole rispetto a coloro i quali hanno seguito un comportamento più rispettoso della legge e delle istituzioni;

   gli interessi di sospensione sono, inoltre, qualificati dalla giurisprudenza di Cassazione come accessori ordinari del credito (cfr. Cassazione civile, sezione V, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27209): l'Agenzia delle entrate finisce, pertanto, con il ritenere «rottamabili» gli interessi, più gravi, di mora, e non anche quelli compensativi, meno gravi, perché non presuppongono l'inadempimento colpevole;

   infine, ma non per ordine di importanza, la normativa in materia di «rottamazione» stabilisce, quale condizione di ammissibilità, la rinuncia alla tutela giurisdizionale e l'estinzione dei processi tributari in corso da parte dei contribuenti, senza però che siano stati informati della possibilità di esporsi a ulteriori richieste tributarie;

   secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate la previsione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, in quanto menziona i soli interessi di mora, non può essere estesa agli interessi di sospensione, trattandosi di un'applicazione analogica non consentita dalla natura eccezionale delle norme tributarie;

   in realtà, non si pretende un'applicazione analogica, ma piuttosto una interpretazione estensiva della norma, pienamente consentita; in caso contrario, l'applicazione concreta della norma si presterebbe a un vizio di costituzionalità per violazione, quanto meno, degli articoli 3 e 53 della Costituzione –:

   alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Governo intenda assumere per chiarire la portata applicativa della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, in modo che consenta di includervi anche gli interessi da sospensione.
(5-07445)