• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11171 (4-11171)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11171presentato daTRAVERSI Robertotesto diMartedì 25 gennaio 2022, seduta n. 632

   TRAVERSI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   è noto anche per le numerose notizie della stampa locale genovese, il «via libera» del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar ligure occidentale al dislocamento in porto, ed in particolare nell'area di Ponte Somalia, dei depositi chimici delle azienda Superba e Carmagnani oggi situati nelle zone di Multedo (Ge);

   le aziende che hanno manifestato interesse allo spostamento nell'area sono aziende a rischio di incidente rilevante che attualmente sono insediate in area cittadina e che, con lo spostamento, resterebbero dislocate seppur in area portuale, vicine alle abitazioni e limitrofe all'Aeroporto di Genova;

   in particolare, l'area di Ponte Somalia si colloca in zona C del vigente piano di rischio aeroportuale che definisce quali attività non possono essere insediate nelle zone vicine all'aeroporto;

   una recente delibera del comune di Genova (dcc-2020-57 norma integrativa del vigente piano di rischio aeroportuale, avente natura regolamentare, per la valutazione di insediamento di funzioni ricadenti in aree di tutela (zone b) approvata con delibera del comune di Genova in data 6 ottobre 2020) approva un'integrazione del suddetto, piano di rischio;

   resta l'attuale classificazione in tre zone A, B, C e si interviene sulla zone B, ma è utile ribadire quanto si evince per la zona C; nella delibera si legge che «nelle suddette Zone di tutela del tipo B e C individuate dal vigente Piano di Rischio Aeroportuale si applicano le limitazioni previste dall'articolo 707 del Codice della Navigazione, ove vanno evitati: insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi e forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.; costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale»;

   si evince pertanto che nell'area in cui verranno dislocati i depositi chimici non è possibile tale insediamento, in quanto le aziende rientrano tra le attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale;

   aggiunta a quanto sopra si segnala, visti i poteri di indirizzo, approvazione e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in materia di pianificazione portuale e gestione delle Autorità di sistema portuale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 84 del 1994 che:

    l'ordinanza della Capitaneria di porto n. 32/2001, c1/articolo 6, fa esplicito divieto alle navi cisterna petrolifere e petrolchimiche di ormeggiare e movimentare nelle aree del porto come quella suddetta di Ponte Somalia, a distanza zero dal tessuto urbano;

    in base alle norme vincolanti del regolamento e del Piano regolatore portuale dell'AdSP del Mar ligure occidentale, la rilocalizzazione dei depositi chimici a molo Somalia avviene tramite un cambiamento strutturale delle destinazioni d'uso esistenti passando da «commerciali e per la logistica» a depositi a rischio di incidenti rilevanti, nocivi e insalubri, più che duplicando il volume delle rinfuse liquide e triplicando le aree esistenti a Multedo, dove giacciono da decenni in mortale commistione con le residenze;

   tale rilocalizzazione, essendo pericolosa e incompatibile con il contesto portuale e residenziale di Sampierdarena, non poteva essere approvata dal Comitato di gestione dell'Adsp del Mar ligure occidentale attraverso l'inadeguato strumento dell'adeguamento tecnico-funzionale (Atf), ma casomai con una variante al piano regolatore portuale vigente, se non lo vietasse la suddetta ordinanza n. 32 e le direttive europee in materia ambientale e di distanza dai centri abitati –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per verificare la correttezza di questo dislocamento rispetto a quanto sopra descritto, con particolare riferimento alle interferenze con le attività aeroportuali.
(4-11171)