• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11175 (4-11175)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11175presentato daMORRONE Jacopotesto diMartedì 25 gennaio 2022, seduta n. 632

   MORRONE, BELOTTI, RACCHELLA, TOCCALINI, DE ANGELIS, ZICCHIERI, MARIANI, COLMELLERE e PATELLI. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   priorità assoluta di questo anno scolastico era la ripresa della didattica in presenza e in sicurezza tanto che il Ministero dell'istruzione, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, ha acconsentito ad un alleggerimento di alcune disposizioni in vigore durante l'anno precedente, in primis quella del distanziamento di un metro fra ciascuno studente;

   alla riapertura dopo la pausa per le festività, la scuola si è trovata a fronteggiare una nuova emergenza dettata dall'impennata di contagi e, dunque, a dover mettere in campo, ancora una volta, energie straordinarie per poter garantire ai tanti studenti costretti a casa la Didattica digitale integrata e, a quelli che continuavano a frequentare in presenza, adeguati standard di sicurezza;

   i dirigenti scolastici hanno dovuto applicare il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che, all'articolo 4 definisce diverse ipotesi in virtù del grado di scuola e della condizione di ciascun alunno;

   agli stessi dirigenti è stato anche inviato il testo del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229, affinché potessero assicurarne l'applicazione per quanto di competenza;

   purtroppo la disciplina ivi dettata confligge con quella del decreto-legge n. 1 del 2022 in quanto prevede quarantena ridotta a 5 giorni per i contatti stretti di positivi vaccinati da oltre 120 giorni al termine della quale effettuare un tampone rapido, mentre «libera» dalla quarantena, e dal sottoporsi a tampone, chi è stato vaccinato da meno di 120 giorni;

   è di tutta evidenza per l'interrogante che le due discipline non collimano e che ad un cittadino di più di 12 anni vaccinato vengono imposte delle norme in ambito scolastico e delle altre per lo svolgimento di attività extra scolastiche;

   si dovrebbe anche chiarire per quale motivo lo studente vaccinato da meno di 120 giorni riceva, come qualsiasi altro alunno della classe una disposizione di quarantena di 10 giorni dalla Asl, mentre, per quanto non possa frequentare la scuola, potrebbe uscire di casa e fare qualsiasi attività purché con mascherina ffp2 come qualsiasi altro cittadino non studente e vaccinato da meno di 120 giorni o guarito;

   giova menzionare anche il fatto che moltissimi ragazzi sono in attesa di poter effettuare la terza dose, ma l'appuntamento è loro stato dato ad oltre 10 giorni dalla scadenza dei 120 giorni dalla dose precedente; in tale periodo agli studenti sarà negato l'accesso a scuola e dovranno accontentarsi della Did, pur non essendo, il ritardo nella somministrazione della terza dose, in nessun modo loro imputabile;

   è poco chiaro anche se la disciplina per le scuole primarie debba essere applicata a tutti gli alunni o se sia lecito differenziare la posizione di chi ha terminato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 120 giorni;

   infine, non è chiaro se, al termine della quarantena di 10 giorni, gli studenti debbano esibire un tampone negativo per il rientro a scuola;

   come si comprenderà per i dirigenti scolastici dover gestire questa mole di fattispecie diverse, in assenza di indicazioni chiare e congruenti, è lavoro incredibilmente complesso che rischia di minare l'enorme sforzo per il mantenimento di un livello didattico e organizzativo adeguato e capace di accrescere le competenze cognitive e non di tutti gli alunni –:

   se il Governo non ritenga di adottare iniziative volte a semplificare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole e verificarne la congruenza con le altre in vigore.
(4-11175)