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Atto a cui si riferisce:
C.5/07401 (5-07401)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 gennaio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07401

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  In recepimento dei criteri di delega stabiliti dalla legge n. 53/2021, l'articolo 40, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 199/2021 stabilisce che «dal 2023 non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio» e non anche quella prodotta da olio di soia e derivati.
  In ogni caso, si precisa che la citata previsione non si applica nel caso di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa prodotti da olio di palma e derivati che siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea (adottato sulla base dell'articolo 26, comma 2 della direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili).
  Il comma 2 dello stesso articolo 40 prosegue stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2023, i combustibili derivanti da olio di palma e derivati non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta sempre eccezione per quelli certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.
  Il contesto di riferimento e l'attuazione della norma in questione necessita di approfondimenti specifici, che il Ministero sta attualmente compiendo. Le risultanze di tali approfondimenti sono destinate a trovare idonea collocazione nel decreto che il Ministro della transizione ecologica è chiamato ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 199/2021, fermo restando che il regime di cui al già citato articolo 40 entrerà in vigore non prima del 2023.
  Si aggiunga, inoltre, che debbono ritenersi propedeutici all'adozione del suddetto decreto anche gli approfondimenti da effettuare con la Commissione Europea nell'ambito dei lavori per l'emanazione dell'«Atto delegato di attuazione sulle regole per verificare la sostenibilità e criteri di risparmio delle emissioni di gas serra e basso rischio di cambiamento indiretto dell'uso del suolo» previsto dall'articolo 30, comma 8, della direttiva 2018/2001/UE.