• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03442/087 9/3442/87. Paolin, Grimoldi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/087presentato daPAOLIN Giuseppetesto diMartedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629

   La Camera,

   premesso che:

    in questi due anni di pandemia, per fronteggiare la diffusione e le più gravi complicanze dovute al COVID-19, si sono susseguiti numerosi provvedimenti – tra cui adesso quello all'esame dell'Aula – che, sovrapponendosi l'uno con l'altro, hanno reso difficilmente intelligibile la normativa nel suo complesso, a causa dei continui rinvii e modifiche alle disposizioni precedenti;

    con riferimento, in particolare, alle strutture residenziali, sociosanitarie e hospice, l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha introdotto nuove disposizioni per disciplinare l'accesso dei visitatori;

    nel dettaglio, per effetto delle citate previsioni, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso alle ridette strutture viene consentito esclusivamente:

     (i) ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;

     (ii) ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, a condizione che questi presentino – in aggiunta – una seconda certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

     (iii) ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta guarigione, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, sempre a condizione che questi presentino – in aggiunta – una seconda certificazione attestante l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore antecedenti;

    la nuova disciplina introdotta dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 221 del 2021, sebbene ispirata a principi di precauzione e di massima tutela, appare eccessivamente stringente e penalizzante nei riguardi di talune categorie di soggetti che, a parere dei firmatari, andrebbero parificati ai soggetti vaccinati con dose booster (richiamati sub i) quanto alla possibilità di accedere alle ridette strutture senza obbligo di tampone;

    in particolare, le disposizioni sopra citate sembrano non tener conto del fatto che coloro hanno completato il ciclo vaccinale primario, e successivamente sono stati contagiati, non possono effettuare la dose di richiamo se non dopo alcuni mesi dalla guarigione. Un discorso analogo vale, a maggior ragione, per coloro che hanno contratto e superato l'infezione dopo aver effettuato anche la dose di richiamo (booster);

    in entrambi i predetti casi, a ben vedere, la richiesta di un tampone obbligatorio per l'accesso in struttura appare eccessiva in quanto rivolta a soggetti che presentano una sovrapposizione di immunità, dovute rispettivamente alla vaccinazione e alla malattia, e che non devono o non possono momentaneamente sottoporsi a una nuova vaccinazione in base alle indicazioni ministeriali vigenti;

    inoltre, tale disposizione risulta altresì incoerente rispetto alle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, con le quali è stata — giustamente — alleggerita la misura della quarantena nei riguardi di tutti i soggetti che, nei 120 giorni dal completamento dal ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19;

    è evidente la necessità di evitare, dove possibile, che le persone, in genere anziane, che hanno diligentemente rispettato le disposizioni normative, siano costrette per poter visitare i propri cari in strutture ospedaliere o in RSA, a sostenere settimanalmente un ingente esborso di denaro e ad affrontare estenuanti code per sottoporsi a un tampone, anche nell'ottica di tutelare la continuità dei rapporti affettivi e familiari;

    nella stessa ottica, appare opportuno un intervento nei riguardi dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale e per quelli che non hanno potuto ricevere o completare la vaccinazione per motivazioni mediche, per i quali non viene prevista alcuna possibilità di accesso alle ridette strutture, neppure dietro presentazione di certificazione che attesti l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle ore antecedenti l'ingresso;

    tale divieto, a ben vedere, appare in contraddizione con le precedenti disposizioni normative e anche regolamentari che, sino ad ora, hanno sempre garantito la non applicazione delle norme sul possesso obbligatorio del green pass «nei riguardi dei minori di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione» (si veda, da ultimo, la circolare prot. n. 88170 del 29 dicembre 2021 del Ministero dell'interno),

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di modificare, attraverso ulteriori iniziative normative, la portata applicativa delle disposizioni di cui al citato articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, al fine di:

    a) consentire l'accesso alle strutture di cui in premessa, senza obbligo di tampone, da parte dei soggetti che siano guariti dal COVID-19 a seguito della somministrazione del ciclo vaccinale primario (o viceversa) e che siano ancora nei termini raccomandati dal Ministero della salute per la somministrazione della dose di richiamo;

    b) consentire l'accesso alle strutture di cui in premessa, senza obbligo di tampone, da parte dei soggetti che siano guariti dai COVID-19 a seguito della somministrazione della dose di richiamo;

    c) restituire ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, e a quelli che non hanno potuto ricevere o completare la vaccinazione per motivazioni mediche, la possibilità di accedere alle strutture di cui in premessa, previa effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo.
9/3442/87. Paolin, Grimoldi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.